La giurisprudenza conferma: le notifiche delle cartelle esattoriali
inviate da Equitalia via posta raccomandata non sono valide; nulli anche gli
effetti del mancato pagamento.
Equitalia: nulle le cartelle esattoriali inviate
tramite posta raccomandata.
Dunque i contribuenti non devono pagare le notifiche ricevute via posta. Il
caso è tornato alla ribalta con una sentenza del giudice della Commissione
Tributaria Provinciale di Milano. Ancora una volta la giurisprudenza conferma:
per essere valida la notifica della cartella esattoriale deve essere
consegnata con l’ausilio dei soggetti
individuati dalla legge, ovvero gli Ufficiali della
riscossione, gli Agenti della Polizia Municipale, i Messi Comunali e gli altri
soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
L’Ente
incaricato per la riscossione, prima di procedere con l’iscrizione dell’ipoteca, deve
produrre in giudizio sia gli atti a cui si è fatto riferimento, ovvero le
cartelle esattoriali, sia le relate di
notifica. Queste ultime da sole non sono sufficienti perché
dimostrano sì la ricezione dell’atto ma non ne provano il contenuto. Così come
il giudice tributario ha dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria nel
caso in cui Equitalia non possa dimostrare di aver recapitato correttamente
tutte le cartelle esattoriali per cui procede, allo stesso modo ha
annullato anche le conseguenze derivate da un mancato pagamento.
Fonte:
PMI.it
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