Il DPCM 22 gennaio 2013 varato dal Presidente del Consiglio
Mario Monti di concerto con il ministro dell’Economia, ha introdotto delle
novità in tema di detassazione degli elementi sulla produttività per il 2013.
Vediamo, in estrema sintesi, i punti essenziali e le novità più rilevanti del
disposto normativo.
Il dispositivo normativo consta solamente di 3 articoli nei
quali vengono esposti i nuovi requisiti per potere usufruire dell’aliquota
sostitutiva del 10%.
Ricordiamo che la tassazione agevolata per le somme erogate
a livello aziendale per le prestazioni di lavoro straordinario o agli
incrementi di produttività, era stata introdotta dal D.L. n. 93/2008 solo per
il secondo semestre 2008, ma successivi provvedimenti legislativi ne hanno
prorogato l’estensione e la portata, fino all’ultima proroga disposta dal comma
481 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità), che ne estende i
benefici per tutto il 2013.
Soggetti interessati
I beneficiari
dell’agevolazione sono tutti i lavoratori subordinati del settore privato,
anche non imprenditori; i lavoratori dipendenti di lavoratori autonomi; i
lavoratori dipendenti di agenzia per il lavoro; i lavoratori dipendenti di
fondazioni private dotate di personalità giuridica privata, senza scopo di
lucro purchè per il conseguimento degli scopi istituzionali operino
coerentemente alla loro natura di persona giuridica privata; i lavoratori edili
e marittimi.
Sono invece esclusi
i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sebbene i rapporti di lavoro siano
disciplinati da contratti di tipo privatistico; i titolari di redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Limiti reddituali
Con il decreto, è stata ampliata la platea dei destinatari
della detassazione dei premi di produttivià per l’anno 2013. Sale infatti da 30 a 40mila euro il limite
annuo relativo all’anno precedente per poter usufruire della detassazione.
Resta invariata a 2.500 euro, invece, la somma massima agevolabile per
dipendente e per anno.
Aliquota di detassazione
L’aliquota fiscale agevolata è del 10%, che rimane dunque
invariata.
Requisiti per la detassazione
A cambiare è invece l’ambito delle retribuzioni che
rientrano nel beneficio, in quanto si fa riferimento alla contrattazione di
secondo livello (aziendale o territoriale).
Per fruire dell’agevolazione occorre tener conto delle voci
retributive che fanno specifico riferimento a indicatori di produttività, redditività, efficienza, competitività
e innovazione.
In alternativa a tali indicatori, ai fini dell’applicazione
del regime fiscale agevolato, per retribuzione di produttività si intendono, le
voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione
di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:
1) orario di lavoro:
il contratto di lavoro deve essere basato su un modello di flessibilità che
consenta l’utilizzo degli impianti finalizzato al conseguimento degli obiettivi
mensili;
2) ferie:
la cui distribuzione deve anch’essa essere flessibile con la possibilità di
programmare giorni di assenza non continuativi;
3) nuove tecnologie:
adozione di misure che favoriscano la compatibilità tra l’utilizzo delle
tecnologie e la tutela dei diritti dei lavoratori;
4) mansioni:
interventi in materia di fungibilità delle mansioni e integrazione delle competenze.
In buona sostanza potranno essere detassate le voci che
vanno a premiare le misure volte a disciplinare l’organizzazione dell’orario
volta a migliorare l’utilizzo degli impianti e, più in generale, la
flessibilità della produzione e le misure volte a favorire il sistema
informatico e la sua compatibilità con i diritti dei lavoratori a non vedere
controllata con i sistemi di videosorveglianza la propria attività lavorativa.
Viene invece escluso in misura categorica dalla detassazione
il ricorso al lavoro straordinario e notturno che in precedenza erano
considerati sufficienti per godere dell’imposta sostitutiva agevolata.
Fonte:
Fisco7.it, Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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