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Detassazioni premi produttività 2013

Il DPCM 22 gennaio 2013 varato dal Presidente del Consiglio Mario Monti di concerto con il ministro dell’Economia, ha introdotto delle novità in tema di detassazione degli elementi sulla produttività per il 2013. Vediamo, in estrema sintesi, i punti essenziali e le novità più rilevanti del disposto normativo.

Il dispositivo normativo consta solamente di 3 articoli nei quali vengono esposti i nuovi requisiti per potere usufruire dell’aliquota sostitutiva del 10%.
 
Ricordiamo che la tassazione agevolata per le somme erogate a livello aziendale per le prestazioni di lavoro straordinario o agli incrementi di produttività, era stata introdotta dal D.L. n. 93/2008 solo per il secondo semestre 2008, ma successivi provvedimenti legislativi ne hanno prorogato l’estensione e la portata, fino all’ultima proroga disposta dal comma 481 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità), che ne estende i benefici per tutto il 2013.

Soggetti interessati

I beneficiari dell’agevolazione sono tutti i lavoratori subordinati del settore privato, anche non imprenditori; i lavoratori dipendenti di lavoratori autonomi; i lavoratori dipendenti di agenzia per il lavoro; i lavoratori dipendenti di fondazioni private dotate di personalità giuridica privata, senza scopo di lucro purchè per il conseguimento degli scopi istituzionali operino coerentemente alla loro natura di persona giuridica privata; i lavoratori edili e marittimi.

Sono invece esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sebbene i rapporti di lavoro siano disciplinati da contratti di tipo privatistico; i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Limiti reddituali

Con il decreto, è stata ampliata la platea dei destinatari della detassazione dei premi di produttivià per l’anno 2013. Sale infatti da 30 a 40mila euro il limite annuo relativo all’anno precedente per poter usufruire della detassazione. Resta invariata a 2.500 euro, invece, la somma massima agevolabile per dipendente e per anno.

Aliquota di detassazione

L’aliquota fiscale agevolata è del 10%, che rimane dunque invariata.

Requisiti per la detassazione

A cambiare è invece l’ambito delle retribuzioni che rientrano nel beneficio, in quanto si fa riferimento alla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale).

Per fruire dell’agevolazione occorre tener conto delle voci retributive che fanno specifico riferimento a indicatori di produttività, redditività, efficienza, competitività e innovazione.

In alternativa a tali indicatori, ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato, per retribuzione di produttività si intendono, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:

1) orario di lavoro: il contratto di lavoro deve essere basato su un modello di flessibilità che consenta l’utilizzo degli impianti finalizzato al conseguimento degli obiettivi mensili;

2) ferie: la cui distribuzione deve anch’essa essere flessibile con la possibilità di programmare giorni di assenza non continuativi;

3) nuove tecnologie: adozione di misure che favoriscano la compatibilità tra l’utilizzo delle tecnologie e la tutela dei diritti dei lavoratori;

4) mansioni: interventi in materia di fungibilità delle mansioni e integrazione delle competenze.
In buona sostanza potranno essere detassate le voci che vanno a premiare le misure volte a disciplinare l’organizzazione dell’orario volta a migliorare l’utilizzo degli impianti e, più in generale, la flessibilità della produzione e le misure volte a favorire il sistema informatico e la sua compatibilità con i diritti dei lavoratori a non vedere controllata con i sistemi di videosorveglianza la propria attività lavorativa.
Viene invece escluso in misura categorica dalla detassazione il ricorso al lavoro straordinario e notturno che in precedenza erano considerati sufficienti per godere dell’imposta sostitutiva agevolata.

Fonte: Fisco7.it, Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

 

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