La
circolare delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012 ha fornito dei
chiarimenti in riferimento all’Irpef e in particolar modo sul trasferimento
delle detrazioni al 36% e al 55% in caso di vendita dell'immobile su cui sono
stati realizzati gli interventi
Trasferimento del diritto alla detrazione Irpef al 36
e 55 in
caso di vendita dell’immobile, per atto tra vivi o per trasferimento mortis
causa. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti con la circolare n. 16/12
dell’Agenzia delle Entrate.
Detrazione 36 vendita immobile
In particolare tra le domande poste
all’Amministrazione finanziaria, e a cui la stessa risponde con il documento di
prassi datato 1° giugno scorso, si segnala il quesito riguardante la fruizione
della detrazione al 36% in caso di vendita dell’immobile oggetto di interventi
di recupero del patrimonio edilizio. Nel caso di specie si è chiesto se, in
assenza di specifiche clausole contrattuali, il diritto a fruire della
detrazione al 36 si trasferisce all’acquirente o resta in capo al venditore.
La modifica con il DL 138/11
Risponde a questo quesito l’Agenzia ricordando che la
manovra di Ferragosto, il DL 138/11, all’articolo 2, commi 12 bis e 12 ter, è
intervenuta sulla disciplina della detrazione al 36%, modificando in modo
particolare le disposizioni che individuano i soggetti cui compete la fruizione
della detrazione in caso di vendita e più in generale, in caso di trasferimento
per atto tra vivi dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati
interventi agevolabili.
Vendita immobile tra vivi e
detrazione al 36%
La disciplina previgente stabiliva che la detrazione
al 36 non utilizzata in tutto o in parte dal venditore per i restanti periodi
di imposta, passava all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In
base invece alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, quando cioè è
entrata in vigore la legge di conversione del DL 138/11, ossia la legge n.
148/11, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati
realizzati interventi agevolabili, le detrazioni possono essere usate dal
venditore oppure possono essere trasferite per i restanti periodi di imposta
all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In assenza di specifiche
indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue
competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente.
Trasferimento immobile mortis causa
e detrazione al 36%
Nel caso contrario, ossia in caso di trasferimento
mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio,
resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della
detrazione, purchè conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Detrazione 55% e vendita immobile
La circolare si sofferma anche sulla fruizione della
detrazione al 55% sempre nel caso di vendita dell’immobile su cui sono stati
affrontati interventi di risparmio energetico. In particolare si è chiesto
all’Agenzia se le disposizioni previste per la detrazione al 36 in caso di vendita
dell’immobile, valgano anche per la detrazione al 55.
Circolare n. 36/2007
A tal proposito già la circolare n. 36/E del 31
maggio del 2007 aveva avuto modo di stabilire che in relazione alla variazione
della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione,
in assenza di precise condizioni rinvenibili nel decreto attuativo del 19
febbraio 2007, si rinviava alla prassi normativa relativa alle detrazioni per
le ristrutturazioni edilizie.
Assimilazione disciplina 35 e 55% in
caso di vendita immobile
Successivamente il DM di attuazione del 19 febbraio 2007, ha previsto che in
caso di trasferimento per atto tra vivi dell’immobile residenziale sul quale
sono stati realizzati interventi di risparmio energetico, le relative
detrazioni non utilizzate, in tutto o in parte dal cedente, spettano, per i
rimanenti periodi di imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità
immobiliare. Sebbene il decreto in tal senso non sia stato modificato, si
considerano applicabili anche agli atti di trasferimento tra vivi delle unità
immobiliari sulle quali sono stati effettuati interventi di riqualificazione
energetica agevolabili, le disposizioni del DL 138/11, la manovra di
Ferragosto. Ciò sta a significare che le disposizioni previste per le
ristrutturazioni edilizie, in caso di vendita dell’immobile, trovano
applicazione anche per gli interventi di risparmio energetico.
Fonte: investireoggi.it
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