Passa ai contenuti principali

Modifiche al contratto a termine


Il Decreto “Lavoro” ha introdotto le seguenti modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato.
 
CONTRATTO ACAUSALE
Fermo restando che, in generale, la stipula del contratto a tempo determinato è ammessa in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, la causale non è richiesta
      -nel caso di primo rapporto a termine di durata non superiore a 12 mesi, concluso dalle parti per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione;
·        - in ogni altra ipotesi definita dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.
A proposito del contratto acausale, è stato anche eliminato il divieto di proroga, fatto salvo che la durata massima dello stesso (comprensiva di eventuale proroga) rimane fissata in 12 mesi.
Possono essere prorogati anche i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del Decreto “Lavoro” (28 giugno 2013), per una durata evidentemente inferiore ai 12 mesi, e non ancora scaduti.
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO
In merito alla prosecuzione “di fatto” dei rapporti a tempo determinato oltre la scadenza del termine iniziale, viene ribadito che i seguenti periodi di tolleranza (pena la trasformazione degli stessi rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato) trovano applicazione anche relativamente ai contratti acausali
·                                 30 giorni se la durata del contratto è inferiore a 6 mesi, nonché decorso il periodo complessivo dei 36 mesi e
·                                 50 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi.
Quindi, fatte salve eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi, la durata massima di un contratto acausale risulta pari a 12 mesi e 50 giorni, ferma restando la corresponsione di una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto, oltre la scadenza del termine iniziale o di quello successivamente prorogato (20% fino al decimo giorno successivo e 40% per ciascun giorno ulteriore).
È stato inoltre abolito l’obbligo per il datore di lavoro della comunicazione al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine iniziale del contratto, della continuazione del rapporto di lavoro, nonché della durata della stessa.
RIASSUNZIONE: INTERVALLI TEMPORALI
Le pause obbligatorie tra un contratto a termine ed il successivo sono state ridefinite in:
·                                 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi;
·                                 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi.
Con riferimento a tutti i contratti a termine conclusi a decorrere dall’entrata in vigore del “Decreto Lavoro” (28 giugno 2013), risulta sufficiente il rispetto di un intervallo di 10 o 20 giorni, anche qualora il precedente rapporto a tempo determinato sia stato instaurato prima della suddetta data.
Si evidenzia che la disciplina degli intervalli tra due contratti a termine, nonché le disposizioni sul divieto di effettuare due assunzioni successive senza soluzioni di continuità non trovano applicazione:
·                                 nel caso di lavoratori impiegati nelle attività stagionali, nonché
·                                 nelle ipotesi definite dai contratti collettivi, anche aziendali.
SFERA APPLICATIVA: LAVORATORI IN MOBILITà
Viene espressamente chiarito che dal campo di applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato vanno esclusi i rapporti di lavoro a termine (di durata non superiore a 12 mesi) stipulati con i lavoratori in mobilità.
 
Fonte: Seac

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

Aprire un'attività di RISTORAZIONE AMBULANTE

Somministrazione in forma itinerante Chi decide di aprire un ristorante mobile il vantaggio è quello di poter soddisfare al momento l'appetito del cliente, posizionandosi nelle zone di grande passaggio agli orari giusti : vicino a uffici, scuole, centri sportivi, luoghi di attrazione turistica e in occasione di manifestazioni. Il mercato della ristorazione veloce è in piena espansione e scegliendo di acquistare un autonegozio usato si può ridurre l'investimento iniziale . La somministrazione in forma itinerante è esercitata con autorizzazione comunale per il commercio su aree pubbliche di alimentari. INDICAZIONI NORMATIVA R.E.A. NAZIONALE: Documentazione che dimostra l'esercizio dell'attività ai fini della denuncia/domanda REA/Registro imprese:  Ente competente per l'istruttoria:  Autorizzazione all'esercizio di vendita sulle aree pubb