Il Decreto “Lavoro” ha introdotto le
seguenti modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato.
CONTRATTO ACAUSALE
Fermo restando che, in generale, la
stipula del contratto a tempo determinato è ammessa in presenza di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, la causale non è richiesta
-nel caso di primo rapporto a termine di durata non superiore a 12 mesi, concluso dalle
parti per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione;
· - in ogni
altra ipotesi definita dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.
A proposito del contratto acausale, è
stato anche eliminato il divieto di proroga, fatto salvo che
la durata massima dello stesso
(comprensiva di eventuale proroga) rimane fissata in 12 mesi.
Possono essere prorogati anche i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del
Decreto “Lavoro” (28
giugno 2013), per una durata evidentemente inferiore ai 12 mesi, e non ancora scaduti.
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO
In merito alla prosecuzione “di fatto” dei rapporti a
tempo determinato oltre la scadenza del termine iniziale, viene ribadito che i
seguenti periodi di
tolleranza (pena la trasformazione degli stessi rapporti a termine in contratti a
tempo indeterminato) trovano applicazione anche relativamente ai contratti acausali
·
30
giorni
se la durata del contratto è inferiore a 6 mesi, nonché decorso il periodo complessivo dei 36 mesi e
·
50
giorni
per i contratti di durata superiore
a 6 mesi.
Quindi, fatte salve eventuali diverse
previsioni dei contratti collettivi, la durata massima di un contratto acausale risulta pari a 12 mesi e 50 giorni, ferma restando la
corresponsione di una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno
di continuazione del rapporto, oltre la scadenza del termine iniziale o di
quello successivamente prorogato (20% fino al decimo giorno successivo e 40%
per ciascun giorno ulteriore).
È stato inoltre abolito l’obbligo per il datore di
lavoro della comunicazione al Centro per l’impiego territorialmente
competente, entro la scadenza del termine iniziale del contratto, della continuazione del rapporto di
lavoro, nonché della durata della stessa.
RIASSUNZIONE: INTERVALLI TEMPORALI
Le pause obbligatorie tra un contratto a termine ed il
successivo sono state ridefinite in:
·
10
giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi;
·
20
giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi.
Con riferimento a tutti i contratti a
termine conclusi a decorrere dall’entrata in vigore del “Decreto Lavoro” (28 giugno 2013), risulta
sufficiente il rispetto di un intervallo di 10 o 20 giorni, anche qualora il precedente rapporto a
tempo determinato sia stato instaurato prima della suddetta data.
Si evidenzia che la disciplina degli intervalli tra due
contratti a termine, nonché le disposizioni sul divieto di effettuare due assunzioni successive senza soluzioni di continuità non trovano applicazione:
·
nel caso di lavoratori impiegati nelle attività stagionali, nonché
·
nelle ipotesi definite dai contratti collettivi, anche
aziendali.
SFERA APPLICATIVA: LAVORATORI IN MOBILITà
Viene espressamente chiarito che dal
campo di applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato vanno esclusi i rapporti di
lavoro a termine (di durata non superiore a 12 mesi) stipulati con i lavoratori in mobilità.
Fonte: Seac
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