Gentile Cliente,con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che entro il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre cade di sabato) il contribuente è tenuto a versare il secondo o unico acconto delle imposte dirette relativo al 2013.
Si ricorda che il versamento non può essere rateizzato.
Qualora il contribuente non disponga delle risorse finanziarie sufficienti, è possibile versare le somme dovute in ritardo usufruendo del ravvedimento operoso.
Si ricorda che il versamento non può essere rateizzato.
Qualora il contribuente non disponga delle risorse finanziarie sufficienti, è possibile versare le somme dovute in ritardo usufruendo del ravvedimento operoso.
L'art. 11
co. 18 - 20 del D.L. 28.6.2013 n. 76, convertito nella L. 9.8.2013 n. 99, ha incrementato dell'1%
la misura degli acconti IRPEF e IRES; alla luce di quanto precisato dalle
relazioni (tecnica e di accompagnamento) al medesimo D.L., l'aumento produce
effetti anche ai fini IRAP.
L’applicazione
della nuova misura riguarda anche:
- l'imposta
sostitutiva per il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i
lavoratori in mobilità (c.d. "nuovi contribuenti minimi");
- le
nuove imposte patrimoniali sugli immobili e le attività finanziarie all'estero
(IVIE e IVAFE), da quest'anno anch'esse soggette all'obbligo di versamento in
acconto.
Inoltre,
l'art. 15 co. 4 del D.L. 31.8.2013 n. 102, convertito nella L. 28.10.2013 n.
124, stabilisce che, con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, da
emanare entro il mese di novembre 2013, potrebbe essere disposto un ulteriore
aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, nell'ipotesi
di mancato raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito previsti in relazione:
- alle
maggiori entrate IVA a seguito del pagamento dei debiti "commerciali"
della pubblica amministrazione;
- alla definizione agevolata in appello dei giudizi di
responsabilità amministrativo-contabile.
Acconto
Irpef
A
decorrere dal periodo d'imposta 2013, la
misura dell'acconto IRPEF è fissata al 100%, in luogo del 99%. L'incremento
opera “a regime”.
Peraltro,
per l'anno 2013 l'aumento
produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata. La determinazione
della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 99%.
In sede
di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:
- determinare
l'acconto complessivamente dovuto, pari all'importo indicato nel rigo RN33 del modello
UNICO 2013 PF (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre
che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre
a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.
Acconto
Ires
Per il
periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, la
misura dell'acconto IRES è aumentata dal 100% al 101%. A differenza
dell'IRPEF, in questo caso l'aumento non è disposto a regime, ma opera soltanto
per il suddetto periodo d'imposta.
Come con
riferimento all'IRPEF, invece, l'aumento produce effetti esclusivamente sulla
seconda o unica rata di acconto. Pertanto, per la prima rata di acconto
relativa al 2013 doveva ancora applicarsi la misura del 100%.
In sede
di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:
- determinare
l'acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell'importo indicato nel rigo RN17
(società di capitali ed enti commerciali) o RN28 (per gli enti non commerciali)
del modello UNICO 2013 SC (a condizione che non sussistano obblighi di
ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre
a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.
Applicazione
della misura del 101% alle addizionali IRES.
Sempre
limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, la misura del 101%
si applica anche alle addizionali IRES:
- del
10,5% per le imprese dei settori petrolifero ed energetico, prevista dall'art.
81 co. 16 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133 (e
successive modifiche);
- del 4%
per le imprese ad elevata capitalizzazione dei settori petrolifero ed
energetico, prevista dall'art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7 (e successive
modifiche);
- sul
materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa
etica"), introdotta dall'art. 1 co. 466 della L. 23.12.2005 n. 266 (e
successive modifiche).
Atteso
che l'addizionale di cui all'ultimo punto è applicabile anche ai soggetti IRPEF
(persone fisiche, società di persone commerciali e soggetti assimilati),
ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che all'acconto della
"tassa etica" dovuto da tali soggetti si applichi la misura del 100%.
Acconto
Irap
Il
suddetto incremento dell'1% opera anche ai fini IRAP, atteso che i relativi
acconti sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
Soggetti
IRPEF
Per i
soggetti IRPEF (persone fisiche, società di persone commerciali e soggetti
assimilati), a decorrere dal periodo d'imposta 2013, la misura dell'acconto IRAP è fissata al 100%, in luogo del 99%.
L'incremento opera "a regime".
Peraltro,
per l'anno 2013 l'aumento
produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata. La determinazione
della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 99%.
In sede
di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:
- determinare
l'acconto complessivamente dovuto, pari all'importo indicato nel rigo IR21 del modello
IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che
non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre
a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.
Soggetti
IRES
Per i
soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali e non commerciali),
limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, la misura dell'acconto IRAP è aumentata dal 100% al 101%.
L'aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata. La
determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della
misura del 100%.
In sede
di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:
- determinare
l'acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell'importo indicato nel rigo IR21
del modello IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e
sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre
a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.
Acconto
cedolare secca
L'incremento
della misura degli acconti disposta dal D.L. 76/2013 non dovrebbe interessare
la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, di cui all'art. 3 del
D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.
In
relazione alla cedolare secca sulle locazioni, infatti, la misura dell'acconto
(95%) è stabilita da una disposizione ad hoc, quindi il suddetto incremento non
pare automaticamente estensibile, salvo un apposito intervento interpretativo
da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
In sede
di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:
- determinare
l'acconto complessivamente dovuto, pari al 95% dell'importo indicato nel rigo rigo
RB11, colonna 3, del modello UNICO 2013 PF (sempre che non si decida di
applicare il criterio previsionale);
- sottrarre
a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.
Lo Studio
è a disposizione per effettuare eventuali ricalcoli di acconto, sia per
disposizioni di legge sia per minor reddito presunto del 2013 rispetto a quello
del 2012.
Modalità
di versamento
Il
versamento dell’unica o seconda rata dell'acconto 2013 non può essere
rateizzato e va effettuato con il mod. F24 (esclusivamente in via telematica
per i titolari di partita IVA).
Il
mancato o insufficiente versamento degli importi in esame può essere sanato con
il ravvedimento operoso, versando la seguente sanzione ridotta:
- dal
0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza,
tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
- 3% (30%
x 1/10) se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza;
- 3,75%
(30% x 1/8) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa all’anno della violazione.
In sede
di regolarizzazione, oltre al versamento dell’importo dovuto e della sanzione,
vanno corrisposti anche gli interessi nella misura del 2,5% annuo.
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