Entro Lunedì 29 dicembre 2014, si dovrà versare l’acconto Iva 2014.
Sono obbligati al versamento dell'acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime per le nuove iniziative produttive) e gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva (per esempio, i comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore). Non sono obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.
L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:
Metodo storico
Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
Metodo previsionale
Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Metodo analitico
Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
Metodo previsionale
Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Metodo analitico
Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Esclusione dal versamento dell'acconto
L’acconto IVA non è dovuto nei seguenti casi:
- base di riferimento a credito (storico 2013 o presunto 2014)
- importo dell’acconto dovuto inferiore a € 103,29
- inizio dell’attività nel corso del 2014
- cessazione dell'attività entro il 30.11.2014 (contribuente mensile)
- cessazione dell’attività entro il 30.9.2014 (contribuente trimestrale)
- produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72)
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72)
- soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative (art. 13, Legge n. 388/2000)
- soggetti usciti dal regime delle nuove iniziative dal 2014
- soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011)
- soggetti usciti dal regime dei minimi con decorrenza 2014 con applicazione del regime ordinario
- soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, DL n. 98/2011)
- soggetti usciti dal regime contabile agevolato con decorrenza 2014
- soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91
L’acconto IVA non è dovuto nei seguenti casi:
- base di riferimento a credito (storico 2013 o presunto 2014)
- importo dell’acconto dovuto inferiore a € 103,29
- inizio dell’attività nel corso del 2014
- cessazione dell'attività entro il 30.11.2014 (contribuente mensile)
- cessazione dell’attività entro il 30.9.2014 (contribuente trimestrale)
- produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72)
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72)
- soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative (art. 13, Legge n. 388/2000)
- soggetti usciti dal regime delle nuove iniziative dal 2014
- soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011)
- soggetti usciti dal regime dei minimi con decorrenza 2014 con applicazione del regime ordinario
- soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, DL n. 98/2011)
- soggetti usciti dal regime contabile agevolato con decorrenza 2014
- soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91
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