Scatterà dal 1° gennaio 2014 senza rinvii l'obbligo per i professionisti di dotarsi di POS e accettare pagamenti tramite carte di debito: i dettagli della bocciatura dell'emendamento al Ddl Stabilità.
L’obbligo per commercianti, professionisti e studi professionali di dotarsi di POS per il pagamento tramite carte di debito scatterà senza rinvii dal 1° gennaio 2014, così come previsto dall’articolo 15 del Decreto Sviluppo Bis (DL 179/2012).
Emendamento al Ddl Stabilità
Un emendamento alla Legge di Stabilità, presentato da Enrico Zanetti responsabile politiche fiscali di Scelta Civica e vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, chiedeva di far slittare l’obbligo di POS al 1° gennaio 2015 ma è stato bocciato. Ma Zanetti non si arrende e su Facebook scrive: «l’emendamento è stato giudicato inammissibile per ragioni idiote. Abbiamo fatto ricorso ed abbiamo appena avuto notizia che è stato respinto per le stesse ragioni già commentate», per poi concludere «spero solo che sia perché eravamo gli unici ad essersene preoccupati e che il Governo preferisca poi assumersene la paternità con un intervento “di revisione” nei prossimi giorni, per non lasciare solo a noi la vittoria politica».
[continua a leggere] Fonte: PMI.it
Le sanzioni
Le sanzioni applicabili per chi viola l’obbligo di pagamento tracciabile da mille euro in su, hanno un importo minimo irrogabile di 3mila euro. Questo valore è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento (contanti, assegni senza clausola di non trasferibilità o titoli al portatore).
Per tutti i movimenti illegittimi di valore fino a 50mila euro, è prevista una sanzione compresa tra l’1% e il 40% dell’importo trasferito, fermo restando il limite minimo dei 3mila euro. Per valori superiori, si applica una sanzione compresa tra il 5% e il 40 per cento.
È consentita una “definizione agevolata” della sanzione se il trasferimento non è stato superiore a 250mila euro.
Entro 60 giorni dalla notifica del decreto sanzionatorio, infatti, la sanzione dovuta è del 2%, purché il soggetto coinvolto non abbia già usufruito della stessa possibilità nei 365 giorni precedenti per una contestazione analoga.
Per le violazioni relative ai saldi presenti su libretti di deposito bancari o postali al portatore, che deve essere inferiore a mille euro, la sanzione prevista va dal 30 al 40% dal saldo.
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