Come per qualsiasi
operatore economico la deducibilità dei costi per
i professionisti deve rispettare innanzitutto due principi fondamentali:
- inerenza;
- congruità.
Questi possono essere
riassunti in un unico concetto: il costo deve essere relativo
all’attività, non al singolo ricavo, e quindi è sostenuto con i
criteri aziendali dell’efficacia, vale a dire della soddisfazione e
dell’idoneità rispetto alla funzione che l’acquisto deve assolvere, e
dell’efficienza, pertanto, del giusto rapporto costi-benefici.
Inerenza e congruità valutano
proprio se il costo ha le caratteristiche appena citate, la prima per quanto
attiene all’aspetto qualitativo e quindi all’efficacia e la
seconda in merito all’efficienza e quindi sotto il
profilo quantitativo. Nel caso in cui siano
rispettate inerenza e congruità il costo è deducibile.
Può accadere che un
acquisto non afferisca alla sola sfera professionale ma venga utilizzato anche
nella vita privata o familiare ed in questo caso la sua deducibilità è limitata
alla sua partecipazione alla produzione del reddito di lavoro autonomo. Questo
per il fatto che vi è parziale inerenza, da considerarsi sotto il profilo
oggettivo e sotto quello soggettivo: sono oggettivamente inerenti
l’attività professionale tutti i costi sostenuti direttamente per la
realizzazione del servizio e quelli indiretti ma esclusivamente destinati
all’attività (canone di locazione dello studio adibito allo
svolgimento della professione).
Vi sono poi dei costi
che devono essere considerati inerenti (aspetto soggettivo) con riguardo alle
scelte del professionista per la conduzione della sua attività e che sono spesso
oggetto di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria: la giurisprudenza
anche più recente ha risolto la questione sancendo che un costo è inerente se il suo sostenimento è atto a produrre
benefici e quindi ricavi all’attività.
Se l’inerenza indaga la
qualità del costo, la congruità afferisce all’opportunità quantitativa
dell’esborso. Mancano parametri certi e matematici per definire a priori se un
costo sia o meno congruo e, nell’ipotesi di contenzioso, il contribuente dovrà
avere cura di dimostrare la sussistenza di questa peculiarità.
Nel caso in cui un costo sia congruo, ai
fini delle imposte dirette è deducibile anche se non è documentato da fattura: è sufficiente infatti
che lo scontrino o la ricevuta siano integrati dai dati del professionista e viene
dedotto secondo il principio di cassa, eccezion fatta per i beni strumentali,
che rilevano per competenza. Così nel caso di acquisto di un
cespite partecipano al reddito le quote di ammortamento, mentre
nell’ipotesi in cui si fruisca di tali beni tramite un contratto di leasing
rilevano i canoni, ma sempre con attenzione alla competenza e quindi
nell’eventualità di un maxicanone dovrà essere verificata la sua deducibilità
nell’esercizio o la necessità di ripartirlo anche in quelli successivi. In merito
al leasing va ricordato “a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto” del Decreto Semplificazioni (D.L.
16/22012) e quindi per i contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012, che
i canoni di locazione sono deducibili per un arco temporale minimo pari al
periodo di ammortamento, a prescindere dalla durata contrattuale.
Vi è un’eccezione all’applicazione del
principio di competenza per i beni mobili strumentali e riguarda quelli di
costo inferiore ai 516,46 euro: come per i titolari di reddito di
impresa, i costi per la loro acquisizione possono (non devono) essere dedotti
nell’esercizio di sostenimento.
Come ricordato dalla
risoluzione n. 79/E del 2002 i costi deducibili per un professionista sono solo
quelli che hanno una connessione funzionale con i compensi che ne derivano.
Pertanto i beni che vengono utilizzati promiscuamente anche in ambito
personale o familiare, sono parzialmente deducibili dal reddito di lavoro
autonomo.
Fra questi vi sono
le autovetture per le quali sono previsti tre limiti quantitativi ineludibili e quindi non
variabili a seconda dell’effettivo utilizzo del mezzo, trattandosi di una
disciplina di sistema e non di una mera norma antielusiva:
- il costo di acquisto massimo deducibile è di
18.075,99 euro nel caso di autovetture, di 4.131,66 euro per i motocicli e
di 2.065,83 euro per i ciclomotori; nel caso di noleggio i costi di
locazione sono sempre deducibili nella misura del 20%, ma con un limite
massimo annuo di 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan,
774,69 euro per i motocicli e 413,17 per i ciclomotori;
- l’aliquota
di deducibilità sia per l’acquisto che per i costi di gestione e di manutenzione è del 20%
del costo sostenuto;
- la
deducibilità è ammessa per un solo veicolo,
nel caso di esercizio della professione singolarmente, oppure di
un’autovettura per ogni socio o associato, nel caso di esercizio in forma
aggregata.
Bisogna evidenziare che
il tetto di deducibilità al 20% è entrato in vigore a
partire da quest’anno, mentre negli anni passati è stato possibile “scaricare”
prima il 50% e poi il 40% e bisogna tener conto di ciò nelle more della vendita
dell’autovettura per il calcolo dell’eventuale plusvalenza.
Giova ricordare che i
professionisti che si avvalgono del regime dei minimi sfuggono a tale
disciplina e deducono i costi per l’autovettura al 50%, visto che sono soggetti
alla norma specificatamente loro dedicata e non soggiacciono alle disposizioni
del Tuir.
Altri beni ad utilizzo
promiscuo che hanno una percentuale di deducibilità predeterminata sono, come
vedremo nel prossimo articolo, gli immobili che fungono sia da
abitazione che da studio: indipendentemente dal reale utilizzo le
spese afferenti si deducono al 50%.
Vanno infine menzionate
le spese telefoniche per le quali vale lo stesso
discorso fatto in precedenza per le autovetture: la percentuale di deducibilità
dei costi (in questo caso dell’80%) non può essere derogata, in quanto
disciplina di sistema, ma non si applica ai contribuenti minimi che considerano
il costo integralmente per quanto riguarda la telefonia fissa e al 50% per la
telefonia mobile, visto che sono destinatari di una norma che deroga ai
principi contenuti nel Tuir.
Nella scheda di sintesi
che segue sono riassunte le principali deducibilità dei
costi e le detraibilità dell’Iva:
Tipologia
di costo
|
Deducibilità
|
Detraibilità
Iva
|
Beni
inerenti l’attività
|
Integrale
|
Integrale
|
Beni
mobili strumentali
|
Quote
annuali di ammortamento determinate ai sensi del D.M. 31/12/1988.
|
Integrale
|
Beni di
costo unitario non superiore a € 516,46
|
Facoltà di
deduzione nel periodo di imposta di sostenimento della spesa.
|
100%
nell’esercizio di sostenimento del costo
|
Leasing
beni mobili strumentali
|
Deduzione
nei periodi di imposta in cui i canoni maturano (competenza e non cassa).
|
100%
nell’esercizio di sostenimento del costo
|
Leasing
beni mobili strumentali
|
Deduzione
ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31/12/1998.
|
|
Spese
gestione beni immobili ad uso promiscuo
|
50% del
costo
|
Detraibile
in relazione all’effettivo utilizzo
|
Costi di
acquisto e gestione autovetture
|
20% del
costo
|
40%
dell’IVA
|
Costi di
acquisto e gestione telefonia
|
80% del
costo
|
100%
dell’IVA se telefonia fissa
50%
dell’IVA se telefonia mobile
|
di Laura Bertozzi @bertozzicom
Commenti
Posta un commento