Quali adempimenti gli extracomunitari residenti nel Paese di origine devono porre in essere per il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia?
Anche per il 2014 i soggetti non residenti potranno usufruire, a determinate condizioni, delle
detrazioni per carichi di famiglia, per effetto di quanto previsto dal Decreto Milleproroghe (D.L. 150/2013).
Le detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti extracomunitari spettano a condizione che si dimostri, con idonea documentazione, che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari (articolo 12 del Tuir).
La parentela e lo status di familiare a carico devono essere attestati secondo le modalità indicate dal Dm 149/2007, tramite:
- la documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- o, in alternativa, per coloro che provengono da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, documentazione con apposizione dell’apostille;
- o, ancora, tramite documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.
- è necessario, inoltre, che nel Paese di residenza non si ottenga alcun beneficio fiscale
connesso ai carichi familiari.
- è necessario, inoltre, che nel Paese di residenza non si ottenga alcun beneficio fiscale
connesso ai carichi familiari.
La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione, qualora sia necessario aggiornare i dati certificati.
Non residenti Schumacker
I soggetti non residenti, inoltre, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- produzione di almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia;
- residenza fiscale in paesi UE o SEE;
- non godere nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali;possono fruire delle medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel
territorio dello Stato.
Viene inoltre prevista la possibilità per i soggetti non residenti di aderire al regime dei nuovi minimi, introdotto dal D.L. n. 98/2011.
Le nuove disposizioni normative rispondono all’esigenza di far fronte alla procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia, per la violazione degli articoli 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e dei corrispondenti articoli 28 e 31 dell’accordo See, in virtù del fatto che non si consente ai soggetti non residenti che producono la maggior parte del proprio reddito in Italia di fruire delle deduzioni e detrazioni previste per i residenti nel territorio dello Stato, ed espressamente esclude l’applicabilità ai non residenti del regim agevolato dei “minimi”.
Non residenti Schumacker
I soggetti non residenti, inoltre, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- produzione di almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia;
- residenza fiscale in paesi UE o SEE;
- non godere nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali;possono fruire delle medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel
territorio dello Stato.
L’art. 7 della L. n. 161/2014 (Legge Europea bis 2013) ha introdotto il nuovo co. 3 – bis all’art. 24 del D.P.R. 917/1986, estendendo le medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia.
Viene inoltre prevista la possibilità per i soggetti non residenti di aderire al regime dei nuovi minimi, introdotto dal D.L. n. 98/2011.
Le nuove disposizioni normative rispondono all’esigenza di far fronte alla procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia, per la violazione degli articoli 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e dei corrispondenti articoli 28 e 31 dell’accordo See, in virtù del fatto che non si consente ai soggetti non residenti che producono la maggior parte del proprio reddito in Italia di fruire delle deduzioni e detrazioni previste per i residenti nel territorio dello Stato, ed espressamente esclude l’applicabilità ai non residenti del regim agevolato dei “minimi”.
Per i contribuenti c.d. Schumacker, oltre a compilare nel frontespizio la parte residente all’estero, si dovrà barrare l’apposita casella riservata.
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