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730 e UNICO: Novità detrazioni e deduzioni per soggetti non residenti

Quali adempimenti gli extracomunitari residenti nel Paese di origine devono porre in essere per il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia?

Anche per il 2014 i soggetti non residenti potranno usufruire, a determinate condizioni, delle
detrazioni per carichi di famiglia, per effetto di quanto previsto dal Decreto Milleproroghe (D.L. 150/2013).


Le detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti extracomunitari spettano a condizione che si dimostri, con idonea documentazione, che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari (articolo 12 del Tuir). 

La parentela e lo status di familiare a carico devono essere attestati secondo le modalità indicate dal Dm 149/2007, tramite:
-  la documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- o, in alternativa, per coloro che provengono da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, documentazione con apposizione dell’apostille;
- o, ancora, tramite documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine. 
- è necessario, inoltre, che nel Paese di residenza non si ottenga alcun beneficio fiscale
connesso ai carichi familiari.
 
La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione, qualora sia necessario aggiornare i dati certificati.

Non residenti Schumacker

I soggetti non residenti, inoltre, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- produzione di almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia;
- residenza fiscale in paesi UE o SEE;
- non godere nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali;possono fruire delle medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel
territorio dello Stato.

L’art. 7 della L. n. 161/2014 (Legge Europea bis 2013) ha introdotto il nuovo co. 3 – bis all’art. 24 del D.P.R. 917/1986, estendendo le medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia.

Viene inoltre prevista la possibilità per i soggetti non residenti di aderire al regime dei nuovi minimi, introdotto dal D.L. n. 98/2011.

Le nuove disposizioni normative rispondono all’esigenza di far fronte alla procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia, per la violazione degli articoli 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e dei corrispondenti articoli 28 e 31 dell’accordo See, in virtù del fatto che non si consente ai soggetti non residenti che producono la maggior parte del proprio reddito in Italia di fruire delle deduzioni e detrazioni previste per i residenti nel territorio dello Stato, ed espressamente esclude l’applicabilità ai non residenti del regim agevolato dei “minimi”.

Per i contribuenti c.d. Schumacker, oltre a compilare nel frontespizio la parte residente all’estero, si dovrà barrare l’apposita casella riservata.

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