Innanzitutto, va detto che se l'impianto non è separabile dall'immobile (Circolare n. 36/E del 19.12.2013) va contabilizzato a incremento del valore del fabbricato stesso. Qualora, invece, i moduli che compongono l'impianto possono essere rimossi e posizionati in altro luogo agevolmente, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità, lo stesso va contabilizzato in una categoria separata, come un immobile a sé stante.
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Fonte. fiscal-focus.info
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