Chi può fruire della detrazione
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i
contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef),
residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non
solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di
diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli
interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o
superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni
strumentali o merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in
forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e
soggetti a questi
equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli
imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del
possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché
sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta
anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e
non al familiare
che usufruisce della detrazione. Sono definiti familiari, ai sensi
dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso),
l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:
- è stato immesso nel possesso dell’immobile
- esegue gli interventi a proprio carico
- è stato registrato il compromesso.
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori
sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali
utilizzati.
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