I datori di lavoro (sostituti d’imposta) che corrispondono compensi per
prestazioni di lavoro autonomo, anche sotto forma di partecipazione agli utili,
devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'obbligo di rivalsa.
La ritenuta, nel caso si tratti di soggetti non residenti, è pari al 30% e
non è a titolo di acconto dell’imposta bensì a titolo definitivo.
Le ritenute effettuate devono essere versate dal sostituto entro il giorno 16
del mese successivo a quello del pagamento, utilizzando il modello
F24, esclusivamente in via telematica per i sostituti titolari di partita
IVA.
Redditi soggetti a ritenuta
Sono soggetti alla ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo
corrisposti, a qualunque titolo, ad artisti e professionisti.
In particolare si tratta dei compensi corrisposti:
In particolare si tratta dei compensi corrisposti:
- per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e anche sotto forma di partecipazione agli utili
- per prestazioni rese a terzi o nell'interesse di terzi
- per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
- sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
- sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata
- sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore
- sui diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore
a 25,82 euro (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di
importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e
privati, non aventi a oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Importi a cui si applica la ritenuta
La determinazione della base imponibile soggetta a ritenuta segue determinate
regole.
In particolare, rientrano nella base imponibile, oltre ai compensi
professionali, anche i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto e
alloggio nonché tutte le spese documentate anticipate dal professionista e
rimborsate dal committente, anche se le fatture risultano intestate, oltre che
al professionista, anche al committente nell'interesse del quale sono state
sostenute.
Inoltre, è soggetto a ritenuta il contributo Inps addebitato al cliente (4%)
da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps.
Non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile:
- i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde
- l'eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell'ordine professionale (ad esempio, 4% per i dottori commercialisti)
- le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate.
Riguardo ai redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore e ai diritti
per opere d’ingegno, il reddito imponibile è dato dall'ammontare dei compensi,
in denaro o in natura, percepiti nel periodo d'imposta ridotto del 25% a titolo
di deduzione forfetaria delle spese sostenute (importo elevato al 40% se i
compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni).
Aliquote
Per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, la
ritenuta, effettuata a titolo d’acconto, è pari al 20%.
Se, invece, i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti per
prestazioni svolte sul territorio dello Stato, si applica una ritenuta a titolo
di imposta in misura del 30% dell'ammontare corrisposto.
L’aliquota del 30% a titolo d’imposta si applica sui compensi e le somme
corrisposti a non residenti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno,
brevetti, invenzioni industriali e simili (articolo
23, comma 2, lett. c) Tuir).
Se i predetti compensi, per prestazioni di lavoro autonomo e assimilati, sono
corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, si
applica la ritenuta a titolo di acconto in misura del 20%.
Tipo di reddito | Aliquota ritenuta | Base imponibile |
---|---|---|
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Compensi per cessione diritti d'autore da parte dello stesso autore: | ||
soggetti di età superiore a 35 anni | 20% a titolo d’acconto | 75% |
soggetti di età inferiore a 35 anni | 20% a titolo d’acconto | 60% |
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti | 30% a titolo d’imposta | 100% |
Compensi per cessione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti |
Come e quando si versa
Le ritenute vanno versate dai datori di lavoro (sostituti d’imposta) entro il
16 del mese successivo a quello del pagamento. Se il predetto termine cade di
sabato o di giorno festivo il versamento è posticipato al primo giorno
lavorativo successivo.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello
F24, esclusivamente con modalità telematiche per i sostituti titolari di
partita Iva, utilizzando il codice tributo 1040.
Certificazione delle ritenute
Le ritenute corrisposte devono essere certificate da parte dei soggetti che
le hanno effettuate.
La certificazione, che va consegnata all’interessato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, deve attestare:
La certificazione, che va consegnata all’interessato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, deve attestare:
- l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti
- l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali
- eventuali altri dati non obbligatori come ad esempio il contributo professionale o l’Iva.
Normativa e prassi
Articolo 23, comma 2, lett. c) del Tuir - pdf
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