La sentenza n. 15585/2010 della Corte di Cassazione afferma che secondo l’art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 131/1986 alcuni finanziamenti soci, precedentemente non sottoposti all’imposta di registro, devono scontare tale tributo qualora vengano enunciati successivamente in un atto soggetto a registrazione.
L’enunciazione può quindi verificarsi nell’ambito di un verbale di assembla straordinaria. Invece diviene irrilevante ai fini tributari quando si verifica al di fuori di un atto notarile o comunque in un atto non soggetto a registrazione.
Fonte: Fisco7.it
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