Attualmente è molto diffuso l’accrescimento delle conoscenze professionali attraverso la partecipazione a corsi ,tirocini,borse di studio ,ecc., che comportano quasi sempre la liquidazione di compensi diversamente denominati (ad esempio:incentivi,premi,rimborsi spese ,borse di fequenza,sussidi e simili),che pongono ,nei confronti dei percettori e degli erogatori, il dilemma se gli stessi sono da considerare redddito ed in quanto tale se soggiacciano o meno all’imposizione fiscale.
Al riguardo per la soluzione alla questione interviene l’art.50 ,comma 1 ,lettera c) del TUIR,che li fa rientrare tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente .Infatti nel senso che detta disposizione recita:”Sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente: c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento
professionale, se il beneficiario non e’ legato da rapporto di lavorodipendente nei confronti del soggetto erogante.
professionale, se il beneficiario non e’ legato da rapporto di lavorodipendente nei confronti del soggetto erogante.
A proposito della previsione suddetta, la circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997 ha precisato che:
- per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.;
- relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.
- per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.;
- relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.
Fonte: Diritto.net
Commenti
Posta un commento