Una tipologia di
finanziamento molto nota agli enti no-profit è costituita dalle erogazioni
liberali o donazioni. Tale forma di
finanziamento è caratterizzata dall'assoluta liberalità e gratuità con la quale
il donatore effettua il versamento della somma, senza cioè implicare tale
liberalità il diritto ad una controprestazione.
Nonostante la
motivazione morale che solitamente caratterizza tale tipologia di
finanziamento, gli aspetti fiscali relativi alla deducibilità di tali somme dal
reddito di impresa del donatore possono in alcuni casi essere rilevanti.
In tale sede si
intende circoscrivere l'analisi al profilo fiscale delle erogazioni liberali
con riferimento al reddito di impresa, si considera cioè il trattamento fiscale
dell'erogazione liberale per un'impresa (soggetto IRES) che versa una donazione
a favore di un ente no-profit.
Come vedremo, la
deducibilità fiscale, sia essa totale, parziale o nulla, delle erogazioni
liberali per chi effettua tale liberalità dal reddito di impresa del medesimo
soggetto è questione estremamente importante in quanto determina di fatto un
maggior o mino costo dell'erogazione liberale stessa, evidentemente in termini
di imposte risparmiate.
Il concetto alla
base dell'analisi presuppone che qualora l'erogazione liberale sia una somma
deducibile dal reddito di impresa, il donatore possa sostanzialmente dedurre
tale costo dal proprio reddito imponibile.
L'attuale
normativa inerente la deducibilità fiscale dal reddito di impresa delle
erogazioni liberali prevede diversi gradi di deducibilità in funzione delle
caratteristiche dell'ente percipiente la liberalità ovvero delle attività da
questi svolte.
Sinteticamente si
possono individuare diversi gradi di deducibilità, di seguito esposti in ordine
di deducibilità (da grado maggiore a inferiore) dal reddito di impresa del
donatore:
- 1. deducibilità integrale, nel caso in cui il soggetto no-profit sia:
- - lo Stato, ente o istituzione pubblica, fondazione e associazione legalmente riconosciuta che senza scopo di lucro svolge o promuove attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico ;
- - lo Stato, regione, ente locale territoriale, ente o istituzione pubblica, fondazione e associazione legalmente riconosciuta, il quale impieghi la somma ricevuto per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo ;
- - lo Stato, regione, ente territoriale, ente o istituzione pubblica, fondazione e associazione legalmente riconosciuta, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità ;
- 2. deducibilità integrale entro determinata percentuale del reddito di impresa (10% del reddito di impresa con importo massimo annuo pari a 70.000 euro), nel caso in cui il soggetto no-profit sia un ONLUS di cui all' articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché associazione di promozione sociale, fondazione e associazione riconosciuta avente per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o fondazione o associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica ;
- 3. deducibilità integrale entro determinata percentuale del reddito di impresa (2% del reddito di impresa), nel caso in cui il soggetto no-profit sia:
- - persona giuridica che persegue esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o finalità di ricerca scientifica ;
- - persona giuridica avente sede nel Mezzogiorno che persegue esclusivamente finalità di ricerca scientifica ;
- - ente o istituzione pubblica, fondazione o associazione legalmente riconosciuta che senza scopo di lucro svolge esclusivamente attività nello spettacolo ;
- 4. deducibilità integrale entro determinata percentuale del reddito di impresa (2% del reddito di impresa e nel limite massimo annuo di euro 2.065,83), nel caso in cui il soggetto no-profit sia ONLUS di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ;
- 5. deducibilità integrale entro determinata percentuale del reddito di impresa (2% del reddito di impresa e nel limite massimo annuo di euro 1.549,37), nel caso in cui il soggetto no-profit sia una associazioni di promozione sociale.
Fonte: nonprofit.it
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