Decreto Ministero Economia e Finanze 25.06.2014, G.U. 28.06.2014
Fissata la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2014.
Con il Decreto 25 giugno 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge sull’usura (L. 108/1996) nel periodo 1º gennaio - 31 marzo 2014.
Il tasso è considerato dalla legge usurario qualora superi il dato rilevato aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (D.L. 70/2011).
I tassi soglia sono stati calcolati in base al meccanismo introdotto dal Dl 70 del 13 maggio 2011, e rilevati nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2014.
L'articolo 2 del decreto in oggetto stabilisce che "ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali".
L’art. 2 della l. 108/96 per determinare quali siano i tassi usurari prevede la rivelazione con cadenza trimestrale del tasso medio praticato dalle banche e dagli altri intermediari. Sono considerati usurari i tassi applicati che superino i il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può comunque essere superiore a otto punti percentuali:ad esempio se TEGCM = 10%, la soglia di usura = 10 + 1/4= 12,5 + 4= 16,5%.
Comunicato Stampa Banca d'Italia.
Con il Decreto 25 giugno 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge sull’usura (L. 108/1996) nel periodo 1º gennaio - 31 marzo 2014.
Il tasso è considerato dalla legge usurario qualora superi il dato rilevato aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (D.L. 70/2011).
I tassi soglia sono stati calcolati in base al meccanismo introdotto dal Dl 70 del 13 maggio 2011, e rilevati nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2014.
L'articolo 2 del decreto in oggetto stabilisce che "ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali".
L'usura oggettiva
L'usura soggettiva
La seconda forma di usura risulta essere quella collegata alla situazione soggettiva del debitore. Vengono considerati usurari gli interessi che risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li ha dati o promessi si trova in una condizione di difficoltà economica e finanziaria (esempio crisi di liquidità).
La seconda forma di usura risulta essere quella collegata alla situazione soggettiva del debitore. Vengono considerati usurari gli interessi che risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li ha dati o promessi si trova in una condizione di difficoltà economica e finanziaria (esempio crisi di liquidità).
Comunicato Stampa Banca d'Italia.
Fonti:
- Directio
- Altalex
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