Tra familiari, soprattutto se conviventi, ma anche tra parenti
stretti e` frequente il ricorso al prestito di somme,senza che queste producano
interessi, per far fronte a necessità di liquidità o per sostenere familiari
che versano in momentanee situazione di difficoltà finanziarie. Spesso vengono
prestate somme a parenti, per l’acquisto di beni, come per esempio l`acquisto
di un’ autovettura o di un immobile da destinare ad abitazione.
In considerazione del rapporto in essere tra le parti, questi prestiti il più delle volte non venivano in alcun modo formalizzati affinché ne possa rimanere traccia.
In considerazione del rapporto in essere tra le parti, questi prestiti il più delle volte non venivano in alcun modo formalizzati affinché ne possa rimanere traccia.
Oggi però l’Agenzia delle Entrate opera accertamenti e utilizza strumenti per la ricerca di redditi imponibili non dichiarati (uno su tutti, il REDDITOMETRO). Questo tipo di controlli ci costringono a non sottovalutare questi movimenti di denaro e non consentirebbero di porre in essere tali prestiti senza un riscontro anche formale. Infatti è opportuno ricordare che a difesa del contribuente, nel processo tributario, non sono ammesse le testimonianze, e tantomeno quelle dei familiari.
E` quindi di fondamentale importanza poter provare l`origine delle somme confluite nella disponibilità del soggetto che poi ha sostenuto la spesa.
Individuare con chiarezza il tipo di rapporto esistente e le motivazioni per cui sono state trasferite tali sommo (come ad esempio il prestito infruttifero) consente inoltre di escludere, in sede di accertamento, che l`elargizione possa essere interpretata come una donazione o che il concedente possa maturare interessi attivi che imponibili IRPEF.
Si consiglia pertanto di redigere una scrittura privata, senza per questo eccedere in eccessivi adempimenti, per dare prova dei "prestiti tra familiari". Alla scrittura privata, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti, deve essere apposta poi una "data certa" che può essere ottenuta:
- registrando l’accordo presso l`Agenzia delle Entrate (nel caso di importi particolarmente elevati);
- tramite l`apposizione della data certa presso un ufficio postale mediante l’annullamento di un francobollo;
- ovvero con uno scambio di corrispondenza per mezzo di una raccomandata con avviso di ricevimento;
- oppure ricorrendo alla firma elettronica dell`atto (con marca temporale).
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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