Ai fini dell’I.S.E.E. ogni persona può appartenere ad un solo nucleo
familiare.
Fanno parte del nucleo familiare:
Fanno parte del nucleo familiare:
- il dichiarante;
- il coniuge anche se non risulta nello stato di famiglia;
- i figli minori, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, che risiedono con il proprio genitore;
- i minori in affidamento preadottivo o temporaneo;
- i figli maggiorenni che sono a carico ai fini IRPEF(*)
- tutte le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico;
- i figli minori del coniuge non residente con le persone presenti nello stato di famiglia, nonché i maggiorenni a carico IRPEF (*), e i minori a lui affidati dal giudice;
- le persone a carico ai fini IRPEF (*) anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante;
- i figli minori che convivono con le persone a carico ai fini IRPEF non presenti nello stato di famiglia, se non affidati a terzi;
- le persone che ricevono assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, dalla persona di cui sono a carico;
(*)I figli maggiorenni di genitori divorziati o separati, a carico ai fini
IRPEF di più persone, rientrano nel nucleo della persona della cui famiglia
anagrafica fanno parte. Se non fanno parte della famiglia anagrafica di alcuna
di esse, si considerano componenti il nucleo della persona tenuta agli alimenti
ai sensi del codice civile; in presenza di più persone obbligate agli alimenti
nello stesso grado, si considerano componente il nucleo della persona tenuta
agli alimenti in misura maggiore.
Non fanno parte del nucleo familiare:
- le persone a carico, ai fini IRPEF, di soggetti non presenti nel medesimo stato di famiglia;
- il coniuge con residenza diversa quando:
- è separato con provvedimento del giudice (separazione giudiziale, omologazione della separazione consensuale, separazione ordinata dal giudice in attesa della nullità del matrimonio, ecc.);
- la diversa residenza è stata ordinata dal giudice con provvedimenti temporanei ed urgenti;
- uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
- si è verificato uno dei casi di cui all’art. 3 della legge 898/70 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sussiste l’abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o amministrativa; - i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice.
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