Aggiornamento del 28-10-2014
Con la Legge n. 120 del 2010 è stata riformata la disciplina del D.Lgs. n. 285 del 1992 (“Codice della strada”). In particolare, l’art. 12, comma 1, della Legge n. 120 del 2010, ha introdotto all’art. 94 del Codice della strada il comma 4-bis che ha previsto obblighi di comunicazione in caso di atti che comportino variazioni concernenti gli intestatari della carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
Novità sull'obbligo di intestazione temporanea dei veicoli aziendali: Circolare Motorizzazione
Con Circolare 27 ottobre 2014, n. 23743, la Direzione Generale della Motorizzazione ha fornito chiarimenti in merito all'intestazione temporanea dei veicoli aziendali.
In particolare, è stato precisato, smentendo la precedente Circolare n. 15513/2014, che l'annotazione sulla carta di circolazione degli effettivi utilizzatori del veicolo che resta per più di 30 giorni a disposizione di soggetti diversi dall'intestatario è obbligatoria solo nel caso in cui il veicolo venga assegnato al dipendente esclusivamente per uso personale.
Con Circolare 27 ottobre 2014, n. 23743, la Direzione Generale della Motorizzazione ha fornito chiarimenti in merito all'intestazione temporanea dei veicoli aziendali.
In particolare, è stato precisato, smentendo la precedente Circolare n. 15513/2014, che l'annotazione sulla carta di circolazione degli effettivi utilizzatori del veicolo che resta per più di 30 giorni a disposizione di soggetti diversi dall'intestatario è obbligatoria solo nel caso in cui il veicolo venga assegnato al dipendente esclusivamente per uso personale.
Link alla Circolare n. 23743 del 27/10/2014 http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=20450
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Con la Legge n. 120 del 2010 è stata riformata la disciplina del D.Lgs. n. 285 del 1992 (“Codice della strada”). In particolare, l’art. 12, comma 1, della Legge n. 120 del 2010, ha introdotto all’art. 94 del Codice della strada il comma 4-bis che ha previsto obblighi di comunicazione in caso di atti che comportino variazioni concernenti gli intestatari della carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014, ha fornito i primi chiarimenti sull’obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, ha individuato la nozione di utilizzatore, ha fissato la decorrenza dell’obbligo in esame ed ha confermato la sanzione amministrativa per il mancato aggiornamento delle carte di circolazione.
La Circolare ha precisato che gli obblighi di annotare i dati sulla carta di circolazione riguardano gli atti posti in essere a partire dal 3 novembre 2014.
La Circolare ha, inoltre, chiarito che, laddove richiesto dagli utenti interessati, resta salva, comunque, la facoltà di provvedere all’aggiornamento dei dati, anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014, in particolare quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014. In tal caso, l’eventuale omissione delle annotazioni non comporta, comunque, l’applicazione delle predette sanzioni.
La Circolare ha, altresì, chiarito l’obbligo di annotazione nella carta di circolazione quando un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato a un terzo, per un periodo superiore ai 30 giorni, affrontando diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in particolare:
- a titolo di comodato;
- in forza di provvedimento di custodia giudiziale;
- nei casi di locazione senza conducente;
- nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale;
- nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire;
- nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius;
- nei casi di utilizzo di veicoli con contatto “Rent to buy”;
- nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un Trust.
- in forza di provvedimento di custodia giudiziale;
- nei casi di locazione senza conducente;
- nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale;
- nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire;
- nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius;
- nei casi di utilizzo di veicoli con contatto “Rent to buy”;
- nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un Trust.
Per quanto di interesse, ci si sofferma, in questa sede, sulle precisazioni fornite dalla Circolare in relazione all’ipotesi, piuttosto frequente nella prassi aziendale, del comodato di veicoli aziendali cui è dedicato un paragrafo specifico (E.1.1).
Si tratta dei casi in cui veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente, che vengano da questi concessi, per periodi superiori ai 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti.
Si osserva che non sono stati forniti chiarimenti circa il calcolo del periodo di 30 giorni, ma tuttavia, si ritiene che i 30 giorni debbano essere continuativi.
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