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INARCASSA: il 4% integrativo va sempre applicato!

La percentuale di calcolo è pari al 4% del volume di affari IVA prodotto nell’anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere (modifica regolamentare del 7/8/2014); è ripetibile nei confronti del committente della prestazione.
 
 
Nei rapporti di collaborazione e su tutti i corrispettivi, anche quelli fatturati a ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria, si dovrà applicare il 4% del contributo integrativo.

Non solo, ma nella comunicazione dei redditi che viene presentata annualmente a Inarcassa si potrà dedurre, dall’importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti o loro associazioni e società
 
Dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva maturata al 31/12/2012:
  • il 50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa fino a 10 anni ed in caso di pensionamento a 70 anni;
  • 43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni;
  • 37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni;
  • 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.

Viene introdotta una soglia massima di volume d’affari Iva, oltre cui non è prevista la “retrocessione”,  pari a € 161.800,00 nel 2014.
È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2014 è fissato in € 670,00.
 
Nota bene
A partire del 01/01/2013 il contributo integrativo minimo è dovuto nella misura del 50% anche dagli iscritti pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità o di pensione contributiva (art. 5.3 Regolamento Generale Previdenza).
 
Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.

La frazionabilità è applicata anche sul volume di affari nei casi in cui il professionista, abbia percepito eventuali compensi nella frazione di anno precedente l'iscrizione all'Albo professionale. In tal caso, poiché il contributo integrativo è applicabile sui soli corrispettivi fatturati nel periodo successivo, su espressa istanza documentata degli interessati, il volume di affari IVA dichiarato viene conseguentemente ricalcolato in base ai corrispettivi che rientrano nell’attività professionale.

Il contributo integrativo non è assoggettabile all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Fonte: inarcassa.it

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