Entro il 31
ottobre 2014 si può
presentare l’istanza IVA
TR per il rimborso o la compensazione
del credito Iva del terzo
trimestre
I contribuenti IVA che hanno realizzato nel
trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28
euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale
eccedenza ovvero intendono
utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai
sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
devono
presentare il Modello IVA
TR.
L’ammontare del rimborso o della compensazione è pari all’eccedenza
detraibile maturata nel terzo trimestre.
Ai sensi dell’art.
38-bis, secondo comma,
il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai
contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma
dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite
dalle lettere c) e d) dello stesso articolo,
con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.
Più nel dettaglio,
il credito Iva infrannuale può essere richiesto a
rimborso
· dai contribuenti che esercitano
esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a
imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e
alle importazioni;
· dai contribuenti che effettuano
operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n.
633/1972) per un ammontare superiore al 25 per cento del totale complessivo di
tutte le operazioni effettuate;
· dai contribuenti che hanno effettuato
nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare
superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni
imponibili;
· dai soggetti non residenti e senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente
(articolo 35-ter del
D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel
territorio dello Stato.
L’istanza, da
trasmettere per via telematica, è stata approvata dall’Agenzia delle Entrate con
il provvedimento del 26 marzo 2014. Alla richiesta deve seguire la
presentazione di una garanzia patrimoniale che non occorre, invece, per la
compensazione.
La prestazione della garanzia non è necessaria in caso di
richiesta di rimborso per un importo non superiore a euro
5.164,57. (cfr. Art. 38-bis, primo comma, del
D.P.R. n. 633 del 1972). La Risoluzione n. 165 /E del 3 novembre
2000 ha precisato che il predetto limite
di euro 5.164,57 va riferito all’intero periodo
d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso, “con la
conseguenza che l’esonero dalla prestazione della garanzia non potrà essere
consentito allorquando le richieste di rimborso IVA, annuali e infrannuali, presentate
superino tale limite”.
La prestazione della garanzia non è necessaria per la c.d.
imprese “virtuose”
che soddisfano le condizioni stabilite
dal comma 7 dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633
del 1972.
Come
specificato nelle istruzioni al modello, l’art. 38-bis, settimo comma, prevede
l’esonero dalla prestazione delle prescritte garanzie nelle ipotesi di rimborso
di cui all’art. 30, terzo comma, lett. a), b) e d), per quei soggetti
cosiddetti “virtuosi”, che
soddisfano cioè determinate condizioni di affidabilità e solvibilità
specificatamente elencate nel citato settimo comma. Detti soggetti
devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista alla
lett. c) del settimo
comma dell’art. 38-bis
resa, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante
sottoscrizione della sezione 3 del
quadro TD.
Si ricorda che ai sensi dell’art.
38-bis, ultimo comma, l’ammontare del rimborso erogabile senza garanzie non può
comunque eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale
nel biennio precedente alla richiesta di rimborso (cfr. Ris. 29 marzo 2001, n.
38).
Si ricorda, che
il rimborso Iva infrannuale potrà essere
richiesto anche dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei
confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un
importo superiore al 50 per cento di tutte le operazioni effettuate, riferite
alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili
materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di
intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e
relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19,
comma 3, lettera a-bis)
del D.P.R. n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).
Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo
in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in
linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è
consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.
Il superamento del limite di 5.000 euro
annui, limite modificato dall’articolo 8, comma 18, del decreto legge
2 marzo 2012, n. 16, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali
maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare
in compensazione i predetti crediti a partire dal sedici del mese successivo a
quello di presentazione dell’istanza di
rimborso/compensazione. Ne deriva che per l’utilizzo del
credito IVA trimestrale pari o inferiore a 5.000 euro annui, non è prevista alcuna limitazione
alla compensazione e, pertanto, il contribuente può utilizzare in compensazione
il credito IVA trimestrale di importo inferiore al predetto limite, senza attendere il predetto giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione
dell’istanza.
Va tuttavia tenuto da conto che ai
sensi dell’art. 31, del D.L. 78/2010 il contribuente può utilizzare l’istituto
della compensazione solo se non
sono presenti a suo carico debiti iscritti a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori per un ammontare superiore a 1.500
euro. Per approfondimenti, vedi la
circolare n. 13 del 2011 dell’Agenzia delle entrate (in
“Finanza & Fisco” n. 6/2011, pag.
403).
Il codice tributo da
utilizzare nel modello F24 in caso
di compensazione è:
- 6038: Credito IVA art.
38-bis, comma 2 del
D.P.R. 633/1972, terzo trimestre;
- Anno d'imposta a cui si riferisce il
credito, ad esempio 2014.
Nell’ipotesi in cui il credito IVA trimestrale compensabile sia
superiore a 15.000 euro, non ricorre l’obbligo di apposizione del visto
di conformità sull’istanza trimestrale (modello IVA TR), atteso che
il dato letterale della norma prevede l’apposizione del visto di conformità di
cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241
del 1997, «relativamente alle dichiarazioni dalle
quali emerge il credito».
Si
ricorda, inoltre, che l’ammontare del credito
infrannuale che si intende
utilizzare in compensazione con il modello F24, partecipa al computo del limite annuo
di 700.000 euro, (articolo 9, comma 2, decreto legge n. 35 del 2013).
Per effetto dell’art. 35, comma 6-ter, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il predetto
limite annuo è elevato ad un milione di euro nei confronti dei subappaltatori
che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito per
almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di
subappalto.
Il nuovo Modello
TR
Il modello è costituito
da:
· il frontespizio composto di
due facciate;
· il modulo, composto dai quadri
TA, TB, TC e TD, che va compilato
da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati
contabili;
· il
prospetto
riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o
società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione
del credito IVA trimestrale del gruppo
Il modello deve essere
presentato entro l’ultimo giorno
del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via
telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari
abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322.
In relazione poi alla verifica della
tempestività delle richieste presentate per via telematica, si ricorda che si
considerano tempestive le istanze trasmesse entro i termini prescritti, ma
scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque
giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione
dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195/E del 24 settembre 1999 -
in “Finanza & Fisco” n. 35/99, pag.
4175.
Con comunicato stampa del 21/10/1999
- in “Finanza & Fisco” n. 39/99, pag.
4589
è stato chiarito che manca il requisito di colpevolezza o del dolo nel caso di
difficoltà nella connessione al servizio telematico).
Contribuenti con diritto di precedenza
Nel frontespizio, si segnala la
casella “Contribuenti ammessi all’erogazione
prioritaria del rimborso” riservata ai contribuenti che rientrano
tra le categorie individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, emanati ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 38-bis, per le quali è
prevista l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla
richiesta. In particolare nella
casella in esame va indicato il
codice:
- 1 per i soggetti che
pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto
rientranti nell’ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma,
dell’articolo 17 del D.P.R. 633/72 (cfr. D.M. 22 marzo 2007 in “Finanza & Fisco” n. 12/2007, pag.
878);
- 2, per i soggetti che
svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, e cioè i
soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio
di cascami e rottami metallici (cfr. D.M. 25 maggio 2007 in “Finanza & Fisco” n. 27/2007, pag.
2150);
- 3, per i soggetti che
svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, e cioè i
soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli
stessi metalli di base non ferrosi (cfr. D.M.
del 18 luglio
2007);
- 4, per i soggetti che
svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, e cioè i
soggetti che producono alluminio e semilavorati (cfr. D.M. 21 dicembre
2007);
- 5, per i soggetti che
svolgono le attività individuate dal codice ATECO 2007 30.30.09, e cioè i
soggetti che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi
n.c.a. (cfr. D.M. 10
luglio 2014).
La “corsia preferenziale” è condizionata al
rispetto delle condizioni previste dall’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze 22 marzo 2007 (in
“Finanza & Fisco” n. 12/2007, pag.
880)
e dei presupposti di
cui all’articolo 30, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n.
633 del 1972, ossia che:
• l’attività sia
esercitata da almeno tre anni;
• l’eccedenza
d’imposta chiesta a rimborso sia almeno pari a 3.000,00 euro (per il rimborso
trimestrale) o a 10.000,00 euro (per il rimborso annuale);
• l’eccedenza
d’imposta chiesta a rimborso sia almeno pari al 10 per cento dell’importo
complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati
nel periodo (trimestre o anno) cui si riferisce la richiesta;
• sia rispettato il requisito
dell’aliquota media di cui all’articolo 30, terzo comma, lettera
a), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Per saperne di
più:
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate 26 marzo 2014 prot. n.
43436/2014 (sostituisce
quello precedente in uso approvato con provvedimento 20 marzo
2012),
recante: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di
rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle
relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati»
Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre
2014, recante: «Approvazione delle istruzioni per la
compilazione del modello IVA TR, approvato con provvedimento del 26 marzo 2014,
per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA
trimestrale e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
dati»;
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 15 gennaio
2010 -
Controllo preventivo delle
compensazioni dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto – Art. 10 del
decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102;
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 12 marzo
2010 - Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con la
stampa specializzata;
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96 E del 28 settembre
2011 - Modello IVA TR - Richiesta di rimborso o utilizzo in
compensazione del credito IVA trimestrale - Modalità di esposizione delle
operazioni con aliquota al ventuno per cento;
Software
di compilazione modello Iva
Tr
(Versione software: 5.0.1 del
01/10/2014) - Link
sito web dell’Agenzia delle
Entrate.
La versione 5.0.1 consente la compilazione e la predisposizione
del file da inviare telematicamente in conformità alle istruzioni al modello IVA
TR aggiornate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 19 settembre
2014.
Fonte: Finanza
& Fisco
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