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Guida alla registrazione di un MARCHIO



INFORMAZIONI GENERALI
Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE


Cos’è un marchio d’impresa
Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa produce o mette in commercio.
Costituiscono marchio d’impresa i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi delle persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, i motivi musicali, le forme tridimensionali, la forma del prodotto e della confezione di esso o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese (art 7).

Titolarità di un marchio
Può ottenere la registrazione di un marchio d’impresa chi già lo utilizza o si propone di utilizzarlo nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi. Il titolare del marchio ha diritto di vietare l’uso da parte di altri di segni identici o simili concernenti e prodotti servizi identici o affini.
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda. La domanda di rinnovazione di marchio d’impresa deve essere presentata entro i dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio o nei sei mesi successivi con l’applicazione di una tassa di mora.

Il marchio depositato è tutelato nel territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino.

I requisiti per la registrazione di un marchio sono:
- la Novità, cioè l’assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile;
- la Capacità distintiva, cioè la capacità di differenziare un prodotto o servizio da quello di altri;
- la Liceità, cioè la non contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume.

Non possono costituire oggetto di registrazione:
- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonchè i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi, se notori di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici si questi;
- i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o di un altro diritto esclusivo;
- un segno uguale o simile all’altrui marchio, adottato come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna , nome a dominio aziendale, se a causa dell’identità o dell’affinità dell’attività d’impresa possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere  anche un rischio di associazione fra i due segni;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.
- I segni identici o simili al marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di associazione fra i due segni.

Dove depositare
La domanda può essere depositata presso le Camere di Commercio. All’atto del deposito sono rilasciati il numero e la data di deposito, da cui decorrono gli effetti di legge.

Modalità di deposito
- in formato cartaceo – utilizzando il modulo C, presente sul sito internet di ciascuna Camera di Commercio, e dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi http://www.uibm.gov.it/
- in formato telematico – attraverso web-Telemaco,

Per quanto riguarda le procedure di deposito, orari di accesso e contatti con gli uffici brevetti e marchi, si deve necessariamente fare riferimento alle informazioni pubblicate sul sito internet della Camera di Commercio presso la quale si vuole depositare; altre informazioni sono reperibili nel sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La domanda può essere presentata dal richiedente, o tramite un suo rappresentante munito di lettera d’incarico o Procura.

Alla domanda va allegata l’attestazione di versamento delle tasse di concessione governativa, da pagarsi con bollettino di C/C postale, secondo la tabella seguente, sul c/c n. 82618000 a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA.



Diritti di segreteria
Se non viene richiesta copia autentica del verbale di deposito
€ 40
Se viene richiesta copia autentica del verbale di deposito
€ 43

vanno pagati al momento del deposito della pratica, secondo le modalità previste dallo sportello ricevente.

Marche da bollo da € 16
Da applicare sul modulo C (originale)
1 ogni 4 pagine, contando il modulo C, i fogli
aggiuntivi e l'elenco prodotti e servizi
Da consegnare all'ufficio, al momento del deposito, per il rilascio della copia autentica, se
richiesta
1 ulteriore marca da bollo ogni 4 pagine,
contando il modulo C, i fogli aggiuntivi e l'elenco prodotti e servizi

ISTRUZIONI PER LA RINNOVAZIONE DEL MARCHIO

La concessione del marchio garantisce al richiedente un diritto all’uso esclusivo dello stesso nel territorio italiano per un periodo di 10 anni a partire dal giorno in cui la stessa è stata presentata presso l’Ufficio Brevetti della Camera di Commercio (e non dalla data di concessione da parte dell’UIBM).

Con la scadenza di questo termine, il richiedente può lasciare decadere il suo diritto oppure presentare una domanda di rinnovazione dello stesso per ulteriori 10 anni (la domanda di rinnovazione può essere riproposta ad ogni scadenza decennale), assicurandosi in pratica la titolarità in perpetuo del diritto stesso, finché ne avrà interesse.

La domanda di rinnovazione deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.

In tal senso è perciò importante calcolare correttamente i termini. Ad esempio, se la domanda di marchio è stata presentata il giorno 5 ottobre 2005, l’ultimo giorno utile per il rinnovo sarà il 31 ottobre 2015 (se quel giorno dovesse essere un sabato o una domenica o un giorno festivo, il termine slitterebbe al primo giorno feriale utile). Nel semestre successivo al mese di scadenza sarà comunque possibile rinnovare il marchio pagando, oltre alle tasse dovute, un diritto di mora di 34 €. Nel nostro esempio, la domanda di rinnovo potrà essere presentata, pagando la mora, fino al 30 aprile del 2016.

Scaduto quest’ulteriore termine, non sarà più possibile rinnovare il marchio, in quanto ormai definitivamente scaduto.

La modulistica da utilizzare per il rinnovo è la stessa della domanda di deposito (modulo C). Nella compilazione del modulo occorre indicare la lettera R nel paragrafo Tipo [T0], mentre nel paragrafo H si devono riportare gli estremi del primo deposito e della prima registrazione, ed eventualmente dell’ultimo deposito e dell’ultima rinnovazione effettuate.

Tenuto conto che la registrazione può essere rinnovata esclusivamente per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi della Classificazione di Nizza, nella compilazione del modulo C è possibile omettere la riproduzione del marchio e l’indicazione delle classi.
Eventualmente sarà possibile riportare il numero della Classificazione di Nizza, nel campo E1, senza specificare la descrizione dei prodotti/servizi.

In fase di rinnovo è possibile rinunciare ad intere classi, richieste nella domanda di primo deposito, o a parti delle stesse, segnalando nel paragrafo “L Annotazioni speciali” in che modo l’elenco originale dei prodotti e servizi è stato modificato. In questo caso le tasse dovranno essere pagate solo per le classi di prodotti o servizi per le quali viene richiesto il rinnovo.

Qualora vi sia stata una cessione del marchio, la domanda di rinnovazione può essere presentata dal nuovo titolare. In tal caso è opportuno indicare gli estremi della domanda di trascrizione nel riquadro “L” annotazioni speciali.

LA DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO NON PUO’ CONTENERE ADDIZIONI RISPETTO ALL’ORIGINALE ELENCO DI PRODOTTI E SERVIZI, NE’ PUO’ INDICARSI UN DIVERSO NUMERO DI CLASSE, ANCHE SE LE CLASSI SONO STATE SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATE O REVISIONATE DAL LEGISLATORE.

ALLO STESSO MODO NON E’ POSSIBILE MODIFICARE LA DESCRIZIONE DEL MARCHIO O L’IMMAGINE O I COLORI DEL MARCHIO STESSO.

GUIDA ALLA RICERCA DI ANTERIORITA’ DEI MARCHI

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi verifica che le domande di registrazione siano conformi alla normativa vigente, ma non effettua ricerche per accertare l’esistenza di marchi uguali o simili alle domande presentate. Pertanto, prima di presentare un domanda di marchio, è opportuno che il richiedente verifichi che non siano già stati depositati marchi uguali o simili al proprio, altrimenti vi potrebbe essere il rischio che il titolare del marchio anteriore presenti un’istanza di opposizione, con la conseguenza che al marchio simile, presentato successivamente, venga rifiutata la registrazione.

È inoltre opportuno monitorare periodicamente le banche dati dopo la registrazione del marchio, per accertarsi che ditte concorrenti non abbiano depositato marchi uguali o simili al proprio.

La verifica deve essere effettuata non solo nella banca dati dei marchi italiani, ma anche in quelle dei marchi internazionali e comunitari, perché i marchi comunitari sono validi anche in Italia e quelli internazionali potrebbero avere richiesto la protezione anche nel nostro Paese.

Occorre tenere conto che le denominazioni dei marchi e i segni grafici distintivi, utilizzati nelle attività economiche, ma non depositati come marchi, e quindi non presenti nelle banche dati ufficiali, (marchi di fatto) potrebbero costituire concorrenza sleale. Per questo, oltre alle ricerche di anteriorità nelle banche dati dei marchi depositati e registrati, sarebbe utile consultare anche altre banche dati, che contengano informazioni su imprese concorrenti, siti internet, ecc.

Ricerche tramite i Consulenti in Proprietà Industriale
Per effettuare ricerche di anteriorità di marchi è possibile rivolgersi a consulenti in proprietà industriale, che dispongono, oltre che di banche dati istituzionali, anche di banche dati a pagamento e non ufficiali, per ricercare i marchi di fatto. Possono effettuare ricerche di identità, di similitudine, fonetiche, e fornire rapporti commentati sui risultati della ricerca. L’elenco dei consulenti in proprietà industriale è disponibile sul sito:

Ricerche tramite gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio
Gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio della Regione Emilia Romagna offrono un servizio di ricerche di anteriorità a pagamento. Per ottenere informazioni sui costi e modalità di richiesta, è necessario consultare i rispettivi siti internet, presenti all’inizio di questa guida.
Gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio rilasciano i risultati della ricerca con la clausola di esclusione di responsabilità sulla correttezza e completezza delle informazioni contenute nelle banche dati consultate; la limitazione di responsabilità riguarda anche il fatto che i risultati della ricerca non rivestono valore legale in giudizio.

Ricerche effettuate dal richiedente sulle banche dati gratuite on line
Chiunque sia interessato a depositare un marchio può effettuare un ricerca preliminare di anteriorità dei marchi consultando direttamente le banche dati istituzionali, disponibili gratuitamente su internet, tra cui le più rilevanti sono le seguenti:
UIBM – Marchi Nazionali
contiene i marchi italiani, depositati e registrati, compresi quelli scaduti.
Le visure di ciascun marchio riportano, oltre ai dati del deposito e della registrazione, anche il riferimento ad eventuali rinnovi, annotazioni o trascrizioni.
La ricerca può essere fatta per titolare, numero di domanda o di registrazione (codice), oppure per “testo”. In quest’ultimo caso vengono ricercate le parole contenute nel marchio o nella sua descrizione. Con la ricerca per “testo” è possibile ricercare solo marchi denominativi o la parte verbale dei marchi figurativi, mentre non è possibile effettuare ricerche sulla parte grafica dei marchi.
Per affinare la ricerca è possibile abbinare alla ricerca per “testo” altri parametri, come i codici di prodotti e servizi della classificazione di Nizza.
Con la ricerca per “data” e “provincia” è possibile cercare le domande presentate in un determinato periodo di tempo, in una determinata Camera di Commercio.

eSearchPlus – Marchi comunitari
contiene i marchi comunitari (allo stato di domanda, registrati, ritirati, rifiutati, scaduti).
I marchi comunitari sono validi in tutti i Paesi dell’Unione Europea, e quindi anche in Italia. Come effettuare la ricerca:
collegarsi al sito https://oami.europa.eu , da Ricerca cliccare su eSearchPlus, e quindi su “ricerca avanzata”, selezionare “Marchi” e aggiungere i criteri di ricerca dall'elenco a sinistra.
I risultati forniti dalla banca dati dei marchi comunitari, riportano anche informazioni di cui tenere conto per decidere se depositare il marchio o sceglierne uno diverso. Per esempio, può essere utile sapere se il marchio che si intende depositare è stato oggetto di una precedente domanda rifiutata dall’Ufficio dei marchi comunitari, perchè privo dei requisiti previsti dalla legge, come per esempio la carenza del carattere di distintività.
Gran parte della documentazione riguardante le decisioni sulle opposizioni dei marchi comunitari, o i provvedimenti di rifiuto, è disponibile sul sito https://oami.europa.eu da Ricerca, selezionare Altre Banche Dati e quindi eSearch Case Law.

ROMARIN – Marchi Internazionali
Contiene i marchi internazionali, sia allo stato di domanda che registrati, secondo il Sistema di Madrid. La protezione dei marchi internazionali è estesa a uno o più Paesi, indicati dal richiedente, tra cui vi può essere anche l’Italia.
Come effettuare la ricerca:
con il collegamento al sito http://wipo.int/romarin appare la maschera Simple Search (ricerca di base). Scegliendo tutte e tre le opzioni di ricerca “Search by”, si possono estendere i risultati anche ai marchi scaduti e alle domande presentate, in corso di registrazione. Indicando IT nel campo “designated contracting parties” (Paesi designati) si può restringere la ricerca ai soli marchi internazionali con Paese d’origine estero, che hanno esteso la protezione in Italia. Indicando come Paese d’origine (Office of origin) la sigla EM, appaiono i marchi internazionali che hanno come base un marchio comunitario.
Nella banca dati ROMARIN è possibile ricercare anche marchi figurativi, utilizzando la classificazione di Vienna.

TM-view
E' possibile effettuare una consultazione simultanea utilizzando TMview, strumento di ricerca di informazioni nei data base dei marchi Comunitari, Internazionali e degli Uffici marchi ufficiali dei Paesi che hanno aderito al sistema che sono elencati sulla home page del sito.

Ricerche con web-telemaco
I titolari di un contratto Telemaco possono effettuare ricerche di anteriorità dei marchi nazionali, collegandosi al sito: http://webtelemaco.infocamere.it/
Ogni visura o elenco di marchi estratti, dà luogo ad un addebito.
Come effettuare la ricerca:
dopo essersi collegati al sito http://webtelemaco.infocamere.it/ selezionare sulla barra in alto:
VISURE, BILANCI, PROTESTI, quindi RICERCA, poi – MARCHI
Ricerca per “Titolare marchio”
Scegliendo l’opzione di ricerca con Titolare, si indica nell’apposito spazio il nominativo del titolare del marchio, persona fisica o società.
E’ possibile specificare anche solo il cognome, oppure una parola contenuta nella denominazione sociale. Il sistema produce un elenco di titolari di marchi, tra cui è necessario scegliere quello che interessa. Cliccando sulla parola “visura” sulla destra, o sul nominativo stesso, è possibile estrarre un elenco di tutti i marchi che appartengono al titolare. Esiste anche la possibilità di fare la ricerca inserendo il codice fiscale. Per quanto possa sembrare più mirata, questa ricerca non è consigliabile, perchè non verrebbero trovati i nominativi per i quali il codice fiscale non è presente nella banca dati marchi.
La ricerca per titolare è utile per monitorare le date di deposito dei marchi appartenenti ad un soggetto, ed avere sotto controllo le relative scadenze per effettuare il rinnovo nei termini.
Ricerca con “dati marchio”
Questo tipo di ricerca prevede la possibilità di inserire il numero di domanda o concessione, qualora siano noti, per ottenere una visura del marchio, completa di immagine.
Si possono effettuare ricerche di anteriorità, utilizzando l’opzione “descrizione”. In questo caso è consigliabile servirsi della ricerca avanzata. Indicare nel campo descrizione le parole più significative del marchio da cercare, evitando gli articoli e le preposizioni. E’ possibile anche cercare parti di parole utilizzando il simbolo %.
E’ indispensabile inserire la classe che il marchio è destinato a contraddistinguere, tenendo conto che i numeri fino a 9 devono essere preceduti dallo zero.
Per una ricerca più completa è utile selezionare l’opzione “anche scaduti”.
Si deve tenere conto che le parole vengono cercate non solo nella denominazione del marchio, ma anche nella sua descrizione, pertanto l’esito della ricerca può comprendere anche marchi diversi da quelli effettivamente cercati.

Note di carattere generale:
1. la ricerca su queste banche dati può essere effettuata per i marchi verbali (ossia composti da sole parole) o per la parte verbale dei marchi figurativi, inserendo nel campo “marchio” le parole da cercare o parte di esse, utilizzando eventualmente gli operatori boleani, mentre per la parte grafica dei marchi figurativi è necessario inserire i codici di Vienna, ove disponibili;
2. quando il marchio è composto da più parole, oppure da una parola composta è necessario cercare la frase per intero, e poi ripetere la ricerca per le singole parole (con esclusione degli articoli, delle congiunzioni e delle parole di uso comune nel settore economico di riferimento, come ad es. la parola “immobiliare” per le agenzie immobiliari);
3. è opportuno, infine, ricercare tutte le parole che appaiono assimilabili dal punto di vista fonetico (ad es. “dado” e “dato”), le parole al singolare ed al plurale, al maschile ed al femminile, con o senza l’accento, staccate ed unite (ad. es. “casa bella” e “casabella”), ecc.;a causa della revisione e modifica di alcune classi di marchio, nel caso di marchio relativo a servizi è necessario effettuare ricerche anche sulla classe “42” che una volta comprendeva “servizi vari”;
4. per un corretto utilizzo delle singole banche dati, fare riferimento alle istruzioni e aiuti presenti sui rispettivi siti; prima della consultazione leggere attentamente le clausole di limitazione di responsabilità e le avvertenze sull’uso delle banche dati.


Ulteriori approfondimenti su sito del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Generale Lotta alla Contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi http://www.uibm.gov.it/


Estratto da CCIAA BO 

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