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Le prestazioni di lavoro a favore delle associazioni



Le associazioni possono avvalersi di diversi strumenti per regolare le prestazioni di cui abbisognano:

1. Lavoro subordinato
2. Lavoro autonomo
3. Collaborazioni
4. Prestazioni occasionali ed accessorie
5. Prestazione di volontariato
 

LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTA con P.IVA
L’associazione può avvalersi delle prestazioni di professionisti dotati di P.IVA: avvocati, commercialisti, medici, veterinari, psicologi, musicisti, attori, etc…

In questi casi l’associazione ha i seguenti obblighi:
1. all’atto del pagamento della fattura deve effettuare la ritenuta d’acconto del 20% (così come esposta in fattura) e versarla entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento tramite il modello F24; il pagamento va effettuato, se possibile, con movimento rintracciabile (bonifico, assegno etc.);
2. rilasciare al professionista, entro il 28/02 dell’anno successivo, la certificazione dei compensi pagati e delle ritenute effettuate nell’anno solare precedente;
3. presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770).

LE COLLABORAZIONI
Vi sono diverse tipologie di collaborazioni previste dal Dlgs 276/03. Le principali sono :
- CO.CO.CO. Ovvero la “vecchia” collaborazione coordinata e continuativa che è rimasta in vigore per alcune figure presenti in associazione quali i revisori, i componenti del CDA incaricati di attività interne, lo stesso Presidente, i pensionati, e gli sportivi
- CO.CO.PRO. Sono i collaboratori con un contratto che deve tendere alla realizzazione del progetto per il quale vengono attivati.

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI
Le prestazioni occasionali non richiedono l’instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro né di un contratto ad hoc. Si dividono in:
- PRESTAZIONI OCCASIONALI. Si tratta di prestazioni richieste per attività con impegno sino a 30 giorni annui e con massimo 5.000,00 euro di compenso lordo da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 20%. Oltre questi limiti si deve riconoscere anche la contribuzione prevista per le collaborazioni.
- LAVORO ACCESSORIO (voucher). L’ultima novità in materia di prestazioni si rivolge generalmente a quelle prestazioni minime e ridotte - quali ad esempio babysitter, ripetizioni scolastiche, attività di piccolo giardinaggio, piccole pulizie, etc… La norma prevede quali soggetti possono essere impiegati e per quali attività. Non vi è rapporto di lavoro e il tutto si esaurisce nella corresponsione di voucher (del valore di 10 o 50 euro), acquistati presso Inps o tabaccai convenzionati; le persone vanno regolarmente assicurate presso Inail con un semplice fax prima dell’inizio attività. La prestazione non ha limite di tempo ma solo di reddito e cioè sino ad un massimo di 5.000,00 euro per ogni datore di lavoro. Elemento importante è rappresentato dal fatto che questo compenso non fa reddito per il percettore.

IL LAVORO DEI VOLONTARI
È una formula molto utilizzata nelle associazioni; non prevede alcun compenso (vietato in particolare per i soci delle Onlus), salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate. È consigliabile comunque sottoscrivere un contratto ad hoc (collaborazione volontaria gratuita) ove si prevedano appunto l’assenza di compenso, l’eventuale assicurazione, gli impegni inerenti la sicurezza, etc…

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