Le associazioni possono avvalersi di diversi strumenti
per regolare le prestazioni di cui abbisognano:
1. Lavoro
subordinato
2. Lavoro
autonomo
3. Collaborazioni
4. Prestazioni
occasionali ed accessorie
5. Prestazione
di volontariato
LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTA
con P.IVA
L’associazione può avvalersi delle prestazioni di
professionisti dotati di P.IVA: avvocati, commercialisti, medici, veterinari,
psicologi, musicisti, attori, etc…
In questi casi l’associazione ha i seguenti obblighi:
1. all’atto
del pagamento della fattura deve effettuare la ritenuta d’acconto del 20% (così
come esposta in fattura) e versarla entro il giorno 16 del mese successivo al
pagamento tramite il modello F24; il pagamento va effettuato, se possibile, con
movimento rintracciabile (bonifico, assegno etc.);
2. rilasciare
al professionista, entro il 28/02 dell’anno successivo, la certificazione dei
compensi pagati e delle ritenute effettuate nell’anno solare precedente;
3. presentare
la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770).
LE COLLABORAZIONI
Vi sono diverse tipologie di collaborazioni previste dal
Dlgs 276/03. Le principali sono :
- CO.CO.CO. Ovvero
la “vecchia” collaborazione coordinata e continuativa che è rimasta in vigore
per alcune figure presenti in associazione quali i revisori, i componenti del
CDA incaricati di attività interne, lo stesso Presidente, i pensionati, e gli
sportivi
- CO.CO.PRO. Sono
i collaboratori con un contratto che deve tendere alla realizzazione del
progetto per il quale vengono attivati.
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI
Le prestazioni occasionali non richiedono l’instaurazione
di un vero e proprio rapporto di lavoro né di un contratto ad hoc. Si dividono
in:
- PRESTAZIONI OCCASIONALI.
Si tratta di prestazioni richieste per attività con impegno sino a 30 giorni annui
e con massimo 5.000,00 euro di compenso lordo da assoggettare alla ritenuta d’acconto
del 20%. Oltre questi limiti si deve riconoscere anche la contribuzione
prevista per le collaborazioni.
- LAVORO ACCESSORIO (voucher).
L’ultima novità in materia di prestazioni si rivolge generalmente a quelle
prestazioni minime e ridotte - quali ad esempio babysitter, ripetizioni
scolastiche, attività di piccolo giardinaggio, piccole pulizie, etc… La norma
prevede quali soggetti possono essere impiegati e per quali attività. Non vi è
rapporto di lavoro e il tutto si esaurisce nella corresponsione di voucher (del
valore di 10 o 50 euro), acquistati presso Inps o tabaccai convenzionati; le
persone vanno regolarmente assicurate presso Inail con un semplice fax prima
dell’inizio attività. La prestazione non ha limite di tempo ma solo di reddito
e cioè sino ad un massimo di 5.000,00 euro per ogni datore di lavoro. Elemento
importante è rappresentato dal fatto che questo
compenso non fa reddito per il percettore.
IL LAVORO DEI VOLONTARI
È una formula molto utilizzata nelle associazioni; non
prevede alcun compenso (vietato in particolare per i soci delle Onlus), salvo
il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate. È
consigliabile comunque sottoscrivere un contratto ad hoc (collaborazione
volontaria gratuita) ove si prevedano appunto l’assenza di compenso, l’eventuale
assicurazione, gli impegni inerenti la sicurezza, etc…
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