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Naturopata: inquadramento fiscale

Finendo il percorso scolastico triennale di Naturopatia, ci si trova a dover affrontare la problematica dell’inquadramento fiscale.


Occorre, prima di iniziare l’attività in forma professionale, dotarsi di una posizione fiscale e previdenziale nei 30 gg. dalla data d’inizio che consiste per i lavoratori autonomi che esercitano attività in forma individuale:
- richiesta partita IVA tramite apposito modello d’inizio attività le cui istruzioni si possono prelevare o consultare sul sito www.agenziaentrate.it oppure rivolgendosi direttamente all’Agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale. Si consiglia di adottare il codice che identifica l’attività svolta il 96.09.09 “Altre attività di servizi alla persona” oppure 74.90.99 “Altre attività professionali nca” indicando in entrambi i casi nella descrizione “naturopata” . 
Se l’attività si configura come un centro per il benessere fisico si può utilizzare il codice 96.04.10. Si segnala che l’attività è soggetta agli studi di settore (art. 62-bis, D.L. 331/1993) “UG99U” codice 063 - Attività di naturopatia a decorrere dal secondo anno di attività .
- domanda d’iscrizione all’INPS nella Gestione Separata, su modelli in distribuzione presso gli uffici competenti o tramite il sito www.inps.it, cliccando su modulistica, ricerca mod. SC04. Il modello può essere trasmesso anche on-line previa autenticazione al portale.

E’ necessario iscriversi al Registro Imprese solo nel caso l’attività sia svolta con una struttura aziendale come all’INAIL solo nel momento in cui si hanno dei dipendenti che nella presente disamina non è contemplato.

La professione del Naturopata, malgrado non sia ancora stata riconosciuta nel novero delle professioni intellettuali di cui al 2229 c.c. è regolata dalla normativa fiscale vigente dei lavoratori autonomi e non si qualifica come attività d’impresa.

Requisiti Professionali

 

La professione del Naturopata non è una “professione ordinistica” per cui, ai sensi della Legge 4/2013, il suo esercizio è libero ma deve essere fondato sulla competenza professionale e sulla responsabilità del professionista (art. 1, comma 4, Legge 4/2013).

Ciò significa che non esistono requisiti professionali vincolanti definiti da una specifica legge ma, allo stesso tempo, il Naturopata è responsabile del proprio operato e quindi deve possedere conoscenze, abilità e competenze adeguate.

Le conoscenze, le abilità e le competenze adeguate per svolgere la professione del Naturopata sono definite nella Norma UNI11491 - “Figura Professionale del Naturopata” che ne disciplina (ai sensi dalla Legge 4/2013) l'attività professionale.

In conclusione, non necessita rigorosamente un titolo specifico ma è fortemente raccomandabile che il Naturopata abbia regolarmente frequentato un Corso di Formazione conforme alla Norma UNI11491 e che possa debitamente documentarlo (a tal fine l'ideale è aver sostenuto e superato l'Esame di Certificazione della competenza professionale in conformità alla Norma UNI11491 ed essere iscritto nel Registro dei Naturopati Certificati).


Obbligo di citazione della L.4/2013

 

Nell’art. 1, comma 3 della Legge 4/2013 è scritto:
“Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.“

Ciò significa che per i professionisti scatta l’obbligo di citare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente gli estremi della suddetta legge. Pertanto su fatture, contratti, volantini pubblicitari, carta intestata, ecc. andrà riportata una dicitura del tipo:  
Naturopata - libera professione ai sensi della Legge 4/2013

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