L’art.28 del Decreto Semplificazioni, nei commi 1 e 2, interviene nell’ambito della disciplina riguardante la responsabilità solidale in materia di appalti, con effetto dal 13.12.2014. In particolare:
- con il comma 1 viene definitivamente soppressa la disciplina della responsabilità solidale in ambito “fiscale” introdotta dall’art.35 D.L. n.223/06;
- con il comma 1 viene definitivamente soppressa la disciplina della responsabilità solidale in ambito “fiscale” introdotta dall’art.35 D.L. n.223/06;
- con il comma 2 viene apportata una modifica alla disciplina della responsabilità solidale in ambito “lavoristico” prevista dall’art.29 D.Lgs. n.276/03
Si tratta di due discipline “concorrenti” dettate in tema di responsabilità solidale negli appalti che presentano molte similitudini ma che in taluni casi risultano non sovrapponibili sotto il profilo applicativo.
Vediamo nel dettaglio la portata delle due modifiche.
Responsabilità solidale in ambito fiscale
Il comma 1 dell’art.28 del Decreto Semplificazioni sopprime i commi da 28 a 28-ter dell’art.35 D.L. n.223/06. Già in passato il Legislatore con l’art.50 del D.L. n.69/13 era intervenuto sull’art.28 del citato art.35 D.L. n.223/06 (ora definitivamente abrogato) per eliminare la responsabilità solidale con riferimento al versamento dell’Iva dovuta sulle prestazioni riguardanti l’appalto.
Tali norme prevedevano che l’appaltatore, nei limiti del corrispettivo che spetta al subappaltatore, rispondesse in solido con quest’ultimo del versamento all’erario per le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente dovute dal subappaltatore (in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto). Tale responsabilità veniva meno solo previa acquisizione da parte dell’appaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali effettuati dal subappaltatore.
L’attestazione dell’avvenuto adempimento delle ritenute Irpef (e in passato anche del versamento dell’Iva) poteva essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei Caf o di professionisti abilitati. L’Agenzia delle Entrate, poi, con la Circolare n.40/E/12, aveva ammesso ai fini dell’esclusione della responsabilità solidale in oggetto anche l’utilizzo di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n.445/00 dal subappaltatore all’appaltatore, ovvero da quest’ultimo al committente, recante tutta una serie di indicazioni.
Tale disciplina coinvolgeva quindi anche il committente posto che lo stesso, prima di provvedere al pagamento del corrispettivo, doveva chiedere l’esibizione della documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali eseguiti dall’intera “filiera” dell’appalto. Tuttavia, al committente che non seguiva tale procedura, non veniva addossata la responsabilità solidale ma incorreva in una sanzione amministrativa che variava da 5 mila a 200 mila euro.
Con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni tutti questi adempimenti, responsabilità e sanzioni verranno meno.
Resta il tema della sanzionabilità per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della richiamata disposizione e non ancora accertate (o comunque già accertate ma con provvedimenti sanzionatori non ancora definitivi), ma su questo si dovrà attendere una pronuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Responsabilità solidale in ambito lavoristico
Il comma 2 dell’art.28 del Decreto Semplificazioni modifica il comma 2 dell’art.29 D.Lgs. n.276/03 al fine di prevedere nuovi obblighi in capo al committente.
Tale disposizione prevede attualmente un’obbligazione solidale tra il committente, l’appaltatore e il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, con riferimento alla retribuzione, comprese le quote di Tfr, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Da tale forma di responsabilità, va precisato, risultano escluse le sanzioni civili in quanto di esse ne risponde solo il soggetto a cui viene addebitato l’adempimento.
Viene, infine, previsto il meccanismo del cosiddetto “beneficium excussionis” a favore del committente per il quale al creditore è imposto di aggredire in prima istanza il patrimonio del debitore principale (cioè l’appaltatore o il subappaltatore).
Con la novità apportata dal Decreto Semplificazioni viene quindi previsto che se il committente esegue il pagamento in luogo dell’appaltatore o del subappaltatore, risulta tenuto ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del d.P.R. n.600/73.
Si ricorda, infine, come l’attuale disciplina della responsabilità solidale in ambito lavoristico abbia subito sostanziali modifiche ad opera del D.L. n.76/13, in particolare:
- è stato esteso il regime della solidarietà nell’appalto anche ai compensi e agli obblighi contributivi dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo (in analogia a quanto evidenziato dalla Circolare n.5/11 del Ministero del Lavoro con riferimento ai collaboratori a progetto e agli associati in partecipazione);
- si stabilisce che la solidarietà non si applica ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche
Amministrazioni;
- si stabilisce che la solidarietà non si applica ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche
Amministrazioni;
- è stata limitata l’efficacia della clausola di esonero prevista dai contratti collettivi nazionali ai soli trattamenti retributivi, con esclusione quindi dei contributi previdenziali ed assicurativi (per i quali permane la solidarietà).
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