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Formazione obbligatoria per i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro

I datori di lavoro hanno l’obbligo di garantire la formazione ai lavoratori sulla base dell’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 
 
La formazione obbligatoria dei lavoratori è uno dei cardini dell’intera normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro. A seguito dell’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011, molti imprenditori hanno adempiuto all’obbligo formativo nei confronti dei lavoratori e dei preposti. Si suggerisce comunque, a coloro che ancora non hanno provveduto a rispettare questo obbligo formativo, di attivarsi al più presto, visto che ormai le regole sono state definite da più di due anni. 

Si evidenzia inoltre che la formazione obbligatoria dei lavoratori è strutturata in due fasi: la formazione generale e la formazione specifica che, a seconda della tipologia del rischio aziendale (basso, medio e alto), prevede un numero di ore stabilite per legge. Nel caso sia presente in azienda anche la figura del preposto (capo officina, capo cantiere, capo reparto, capo settore….) la normativa prevede una formazione particolare aggiuntiva.

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ha stabilito anche le procedure operative per avviare la formazione obbligatoria dei lavoratori e, fra queste, è prevista la richiesta di collaborazione agli enti bilaterali o paritetici (nel caso dell’artigianato Veneto, l’ente bilaterale di riferimento è il COBIS). Questo significa che il datore di lavoro deve predisporre il piano formativo, sulla base del documento di valutazione dei rischi e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori. Il piano formativo, e quindi il corso di formazione, andrà realizzato previa richiesta di collaborazione all’ente bilaterale o paritetico di riferimento. Ove la richiesta riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico, delle relative indicazioni, il datore di lavoro, dovrà tenerne conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche dove tale realizzazione non venga affidata all’ente bilaterale o all’organismo paritetico. Ove la richiesta, invece, non riceva riscontro entro quindici giorno dal suo invio, il datore di lavoro potrà procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione dell’attività formativa.

In allegato si riporta una nota che sviluppa le regole stabilite dalla normativa per la realizzazione della formazione dei lavoratori.

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