Ai fini dell’obbligo di utilizzo del modello F24 telematico non rileva più il possesso (o meno) della partita IVA, ma l'importo del versamento e il fatto che venga o meno compensato.
Nel caso di F24 precompilato può essere versato cartaceo, anche se con saldo superiore a € 1.000, sempreché non siano indicati crediti in compensazione.
Sintesi:
Come noto, a decorrere dall’1.10.2014, per effetto di quanto disposto dall’art. 11, comma 2, DL n.
66/2014, è prevista l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i versamenti dell’IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, ecc., contributi previdenziali / assistenziali, nonché dell’IMU, TASI e TARI, da effettuare tramite il mod. F24 anche con riferimento ai soggetti non titolari di partita IVA.
66/2014, è prevista l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i versamenti dell’IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, ecc., contributi previdenziali / assistenziali, nonché dell’IMU, TASI e TARI, da effettuare tramite il mod. F24 anche con riferimento ai soggetti non titolari di partita IVA.
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