Per quali lavori
spettano le agevolazioni
Tra i lavori sulle unità
immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione
fiscale ci sono anche gli interventi
relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento
di atti illeciti da parte di terzi.
Per “atti illeciti” si
intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione,
sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione
di diritti giuridicamente protetti).
In questi casi, la
detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare
interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto
stipulato con un istituto di vigilanza.
A titolo esemplificativo,
rientrano tra queste misure:
- rafforzamento,
sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
- apposizione di grate
sulle finestre o loro sostituzione
- porte blindate o
rinforzate
- apposizione o
sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
- installazione di
rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
- apposizione di
saracinesche
- tapparelle
metalliche con bloccaggi
- vetri
antisfondamento
- casseforti a muro
- fotocamere o
cineprese collegate con centri di vigilanza privati
- apparecchi
rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Per la maggior parte di
questi interventi non occorre di norma inoltrare una SCIA
o richiedere il permesso di costruire, essendo opere comprese tra quelle della
c.d. Edilizia libera che
richiede eventualmente una semplice Comunicazione di inizio lavori al Comune
(CIL). Per maggiore tranquillità, si consiglia di informarsi presso il proprio
Comune di residenza.
Vale la pena ricordare che altri piccoli interventi danno
diritto alla detrazione. Sono agevolate anche le opere volte ad evitare gli
infortuni domestici:
·
l’installazione
di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
·
il montaggio di
vetri anti-infortunio;
·
l’installazione
del corrimano.
Altre spese agevolate con lo sconto del 50% sono
quelle relative alla realizzazione di opere
finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo
all’installazione di impianti basati
sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le
predette opere possono essere realizzate anche in assenza di
opere edilizie propriamente
dette, acquisendo idonea documentazione attestante
il conseguimento di risparmi energetici in
applicazione della normativa vigente in materia.
E’ ad esempio agevolata
l’installazione:
·
della stufa a
pellet;
·
della
termocucina;
·
del
condizionatore.
Ovviamente, affinché in quest’ultimo caso si possa parlare di
intervento volto al risparmio energetico, è necessario che il condizionatore
sia utilizzabile anche ai fini del riscaldamento per la stagione invernale, a integrazione
o sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato
già esistente.
I documenti da produrre
Sostanzialmente, su questi piccoli interventi, i
documenti da produrre sono:
- le
fatture/ricevute comprovanti le spese sostenute;
- la copia dei
bonifici di pagamento;
- le ricevute di
pagamento Ici, se dovuta (in futuro l’Imu);
- la delibera
assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, se le opere sono riferite a parti condominiali e relativa tabella di riparto millesimale;
- il consenso del
proprietario dell’immobile, quando le opere sono eseguite dal detentore
(inquilino, comodatario).
L’IVA
Agevolazione per lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria
Sulle prestazioni di
servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria,
realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che
consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Le cessioni di beni
restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa
fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore
fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai
predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato
al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve
essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione,
rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei
beni significativi.
I beni significativi sono
stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:
- ascensori e
montacarichi
- infissi esterni e
interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di
condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e
rubinetteria da bagni
- impianti di
sicurezza.
Su questi beni
significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza
tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
ESEMPIO
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro
b) costo dei beni significativi (per esempio,
rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al
10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo
complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 -
6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura
ordinaria del 22%.
Non si può applicare l’Iva
agevolata al 10%:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso
da quello che esegue i lavori
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal
committente
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito
degli interventi finalizzati al recupero edilizio
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di
subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta
subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la
prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per
farlo.
Guida Agenzia delle Entrate RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
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