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Sicurezza della casa: detrazione del 50%



Per quali lavori spettano le agevolazioni



Tra i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale  ci sono anche gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.



Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).



In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.





A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:



- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici

- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione

- porte blindate o rinforzate

- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini

- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti

- apposizione di saracinesche

- tapparelle metalliche con bloccaggi

- vetri antisfondamento

- casseforti a muro

- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati

- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.



Per la maggior parte di questi interventi non occorre di norma inoltrare una SCIA o richiedere il permesso di costruire, essendo opere comprese tra quelle della c.d. Edilizia libera che richiede eventualmente una semplice Comunicazione di inizio lavori al Comune (CIL). Per maggiore tranquillità, si consiglia di informarsi presso il proprio Comune di residenza.



Vale la pena ricordare che altri piccoli interventi danno diritto alla detrazione. Sono agevolate anche le opere volte ad evitare gli infortuni domestici:


·                     l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;

·                     il montaggio di vetri anti-infortunio;

·                     l’installazione del corrimano.


Altre spese agevolate con lo sconto del 50% sono quelle relative  alla  realizzazione di  opere   finalizzate   al conseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare riguardo all’installazione  di  impianti  basati  sull’impiego   delle   fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzate anche in assenza di opere  edilizie propriamente  dette,  acquisendo idonea  documentazione  attestante  il conseguimento  di   risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

E’ ad esempio agevolata l’installazione:

·                     della stufa a pellet;

·                     della termocucina;

·                     del condizionatore.


Ovviamente, affinché in quest’ultimo caso si possa parlare di intervento volto al risparmio energetico, è necessario che il condizionatore sia utilizzabile anche ai fini del riscaldamento per la stagione invernale, a integrazione o  sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato già esistente.

I documenti da produrre


Sostanzialmente,  su questi piccoli interventi, i documenti da produrre sono:

- le fatture/ricevute comprovanti le spese sostenute;

- la copia dei bonifici di pagamento;

- le ricevute di pagamento Ici, se dovuta (in futuro l’Imu);

- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, se le opere sono riferite a parti condominiali e relativa tabella di riparto millesimale;

- il consenso del proprietario dell’immobile, quando le opere sono eseguite dal detentore (inquilino, comodatario).



L’IVA


Agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria



Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.


Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.



I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:

- ascensori e montacarichi

- infissi esterni e interni

- caldaie

- video citofoni

- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria

- sanitari e rubinetteria da bagni

- impianti di sicurezza.


Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.



ESEMPIO

Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:

a) per prestazione lavorativa 4.000 euro

b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.



Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:

- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori

- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente

- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio

- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

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