La vendita dei generi
di monopolio sul territorio nazionale può essere effettuata attraverso:
- rivendite ordinarie: in questa
tipologia rientra la normale tabaccheria, accessibile al pubblico, che espone
il numero della concessione sull'apposita insegna a "T"
- rivendite speciali: in questa
categoria rientrano quelle ubicate presso particolari strutture quali porti,
aereoporti, stazioni ferroviare, aree di servizio automobilistiche, caserme,
istituti penali, etc.
N.B Le rivendite speciali possono
essere istituite soltanto:
-
dove vengano riconosciute esigenze di
servizio alle quali non si provvedere a mezzo di rivendite ordinarie o
patentini;
-
in contesti fruibili da una specifica
tipologia di utenti o ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso
diretto e autonomo alla pubblica via quali per esempio : stazioni ferroviarie,
tranviarie, di autolinee, marittime ed aviolinee; bar delle stazioni di
servizio automobilistiche; stabilimenti balneari;caserme e case di pena;stadi e
campi sportivi;discoteche;sale bingo;alberghi;istituti geriatrici e
psichiatrici.
- patentini: vengono istituiti negli esercizi
di rilevante frequentazione, dotati di sala da intrattenimento per il pubblico,
i cui titolari si riforniscono presso la rivendita ordinaria più vicina. Gli
esercizi per i quali è previsto il rilascio del patentino sono :
alberghi;stabilimenti balneari;campi sportivi;discoteche;bar di rilevante
frequentazione (dotati di adeguate strutture di intrattenimento) ; pub;
ristorante e pizzerie (non al taglio);locali da ballo;sale bingo ( se non è
possibile procedere all’apertura di una rivendita speciale;cinema multisale con
annesso punto di ristoro
·
distributori automatici: vengono installati a cura del
rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della rivendita.
Adempimenti
Per ottenere una rivendita dei generi di monopolio occorre presentare domanda redatta in carta semplice all'Ispettorato compartimentale di AAMS ( Ministero dell’Economia e delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) competente per territorio entro il primo trimestre di ogni anno.
Per il Veneto occorre rivolgersi a:
Ufficio Regionale Veneto e Trentino Alto Adige
Sestriere Santa Croce, 360
30125 Venezia
tel. 041 710696 – 710666
fax: 041 710784
e-mail: ur.venezia@aams.it
La domanda per l'apertura di rivendite speciali e la domanda per la richiesta dei patentini, va presentata su carta da bollo. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente (nome, cognome e recapito personale), l'individuazione del locale da destinare a rivendita, specificandone l'esatta ubicazione.
Nella domanda deve essere anche indicata, ove possibile, l'ubicazione delle tre tabaccherie più vicine, precisandone il numero identificativo (rilevabile nell'apposita insegna a "T") e il Comune di ubicazione delle stesse.
Sulla base di tale domanda, l'Ispettorato compartimentale, qualora lo ritenga opportuno, procede al rilascio della licenza, provvedendo all'assegnazione della nuova tabaccheria nei seguenti modi:
- nei Comuni con più di 30.000 abitanti o nei
capoluoghi di provincia, mediante un'asta pubblica;
- nei Comuni con popolazione non superiore ai
30.000 abitanti, tramite un concorso riservato a particolari categorie di
persone e nell'ordine:
a) profughi già intestatari di analoga licenza nei territori di provenienza;
b) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate;
c) decorati al valor militare, altri profughi riconosciuti tali, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.
a) profughi già intestatari di analoga licenza nei territori di provenienza;
b) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate;
c) decorati al valor militare, altri profughi riconosciuti tali, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.
A parità di titoli, viene preferito chi ha il maggior numero di familiari a carico, ed, in caso di ulteriore parità, chi ha proposto il locale riconosciuto più idoneo. I relativi avvisi sono resi pubblici mediante affissione presso l'albo dell'Ispettorato compartimentale e quello del Comune dove viene aperta la tabaccheria. Qualora le suddette gare diano esito negativo, l'Amministrazione procede all'assegnazione della rivendita, al miglior offerente, sulla base della somma stabilita da un'apposita Commissione.
Il relativo avviso verrà reso pubblico con le suddette modalità.
Chi dispone dell'autorizzazione per la rivendita di monopoli può vendere solo questi, ma normalmente si tratta di una situazione assai rara. Solitamente il titolare domanda anche un'autorizzazione per la vendita di altri beni. In questo caso per essere autorizzati al commercio al dettaglio di altri beni è sufficiente comunicare l'inizio dell'attività al Comune. Nel caso di vendita di giornali si applicano le disposizioni del Dlgs 24.04.2001 n. 170 . Nella vendita di stampa attraverso punti di vendita non esclusivi (esempio tabaccherie) l’autorizzazione sarà rilasciata tenuto conto della densità della popolazione, delle caratteristiche delle zone, delle condizioni di accesso a seconda dei criteri adottati dal Comune.
Informazioni al riguardo possono essere chieste agli Ufficio Commercio dei Comuni.(modulocom1 esercizio di vicinato superficie fino a mq250 – modcom2 locali con superficie superiore a 250 mq medie/grandi strutture di vendita )
Successivamente, il
titolare presenterà una domanda di iscrizione, come impresa individuale o come società, al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio della provincia nella quale intende avviare
l'attività.
Modulistica
La modulistica necessaria per l'apertura di una tabaccheria è reperibile nel sito del Monopoli di Stato (www.aams.it) oppure si vedano documenti allegati.(modulo per rivendita ordinaria – rivendita speciale – patentini)
Note
Condizioni per apertura tabaccheria
Per istituire una rivendita di tabacchi, devono sussistere le seguenti condizioni minime relativamente al locale proposto:
1) DISTANZA DALLA PIÙ VICINA RIVENDITA:
a) nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200;
b) nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 250;
c) nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non inferiore a m. 300; d) nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non inferiore a m. 200. In ogni caso deve essere osservato anche il rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite (una per ogni 1.500 abitanti o frazione non inferiore a 800 abitanti);
e) nelle località sparse e distanti almeno m. 1.500 dal centro abitato e m. 600 dalla più vicina rivendita, è facoltà dell'Ispettorato compartimentale procedere all'istituzione della nuova tabaccheria, prescindendo dalla produttività minima.
La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto e quello in cui funziona la più vicina rivendita deve essere effettuata seguendo il percorso pedonale più breve.
2) PRODUTTIVITÀ:
Per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall'Ispettorato compartimentale sulla base degli aggi realizzati, nell'anno precedente la richiesta, dalle tre rivendite più vicine.
L'importo di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del Comune
NOTE INTEGRATIVE PER DIVENTARE OPERATORE DEL LOTTO
L’apertura di una
ricevitoria per la raccolta del gioco del Lotto può essere effettuata solo da chi è già titolare di una rivendita
ordinaria di generi di monopolio.
La domanda redatta su
apposito modulo, va inoltrata all’Ispettorato compartimentale competente per
territorio, in base all’ubicazione della rivendita, nel periodo compreso tra il
1° Gennaio ed il 1 °Marzo di ciascun
anno.
- RIVENDITORE DI LOTTERIE ISTANTANEE/TRADIZIONALI
Le lotterie sopra
indicate sono gestite dal CONSORZIO
DELLE LOTTERIE NAZIONALI. La vendita è riservata ai punti vendita
autorizzati che sono solitamente :le ricevitorie del lotto,i tabaccai,le aree
di servizio autostradali,i bar, le edicole. Ci sarà un ampliamento della rete
di vendita che si estenderà anche agli esercizi muniti di apparecchio
“totobip”. Per diventare punti vendita autorizzati bisogna rivolgersi a
CONSORZIO LOTTERIE NAZIONALI viale del Campo Boario , 56/D 00153 Roma fax
06/51894222
OPERATORE DEL SUPERENALOTTO
Per l'apertura di
una ricevitoria del Super Enalotto si deve presentare una istanza alla società Sisal (CONCESSIONARIO) che
valuta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni minime richieste. L'istanza
va presentata utilizzando un modulo specifico disponibile, anche via internet,
sul sito www.sisal.it (link a sito esterno).La
società concessionaria prende contatti con il richiedente ed effettua un
sopralluogo presso i locali destinati alla ricevitoria per valutarne
l'idoneità.
I requisiti per
diventare un ricevitore del SuperEnalotto sono:
·
l'insussistenza
di procedimenti penali;
·
l'affidabilità economica e una maturata esperienza di gestione di una
attività commerciale;
·
l'idoneità dei locali alle norme del Testo Unico Leggi di Pubblica
Sicurezza (TULPS) ed alle condizioni di accessibilità al pubblico;
·
distanza da altre ricevitorie non inferiore a 200 metri.
L'attività di raccolta non può essere oggetto di
cessione da parte del ricevitore, se non con l'espresso consenso del
concessionario.
Fonte: Regione Veneto
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