L’attività di
pizzeria per asporto prevede la produzione e la vendita nel luogo o nei locali
adiacenti a quelli di produzione della pizza, senza possibilità di consumo
all’interno dei locali o in aree attrezzate per la somministrazione (In tal
caso l’attività rientrerebbe tra quelle previste dalla Legge Regionale n. 29
del 21/09/2007 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione e
bevande”).
Qualora
l’attività venga svolta con la partecipazione personale e professionale del
titolare (o della maggioranza dei soci), e siano presenti i requisiti
(oggettivi, soggettivi e dimensionali) previsti dalla Legge Quadro
sull’artigianato n. 443 del 1985, la
Ditta avrà l’obbligo di iscriversi all’Albo delle Imprese
artigiane.
La vendita di
prodotti propri nei luoghi di produzione non è considerata attività
commerciale.
Trattandosi di
un’attività alimentare, pur non essendo più richiesta l’autorizzazione
sanitaria, a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 3710/2007 la ditta
deve presentare all’ASL locale una Dichiarazione di Inizio Attività, completa
della documentazione richiesta. L’ASL provvede a rilasciare una dichiarazione
di avvenuta registrazione. Per informazioni relative alla procedura e alla documentazione
è possibile rivolgersi all’ASL o agli uffici comunali dove avrà sede
l’attività.
La Legge regionale n. 41/2003 "Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa in materia di prevenzione, sanità servizi sociali e
sicurezza pubblica" prevede per i titolari e il personale che manipola
prodotti alimentari misure di autocontrollo e percorsi di formazione al termine
dei quali viene rilasciato un documento denominato "Norme di
comportamento per una preparazione/manipolazione sicura degli alimenti".
Tale documento si ottiene seguendo un Corso di formazione organizzato da un
Ente accreditato ed autorizzato dalla Regione.
Se vengono
venduti altri prodotti, alimentari e non, bisogna presentare al Comune dove ha
sede l’attività apposita comunicazione; decorsi trenta giorni può iniziare
l’attività di vendita (salvo parere contrario del Comune), tenendo presente che
per il commercio di alimenti e bevande devono sussistere i requisiti
professionali (è sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati):
-
aver frequentato con esito positivo
un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione riferito espressamente
al commercio del settore alimentare;
-
aver prestato la propria opera per
almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività di
vendita di prodotti alimentari in qualità di dipendente qualificato addetto
alla vendita o all'amministrazione o collaboratore familiare;
-
aver esercitato, in qualità di
titolare, amministratore, socio partecipante od associato in partecipazione,
per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l'attività di vendita all'ingrosso
o al dettaglio di prodotti alimentari;
-
essere stato iscritto nel Registro
Esercenti il Commercio (REC) nel periodo dal 24.4.1994 al 24.4.1999, per il
commercio di prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche alimentari.
Fonte: Regione Veneto
Normativa di riferimento
Legge Quadro sull’artigianato n. 443 del 08/08/1985
Decreto
Legislativo n. 114 del 31/03/1998 “Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” - art. 4, comma 2, lettera f.
Legge Regionale n. 41/2003, art.1 "Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari".
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