La Legge di Stabilità
per l’anno 2015 ha introdotto – già a partire dalle operazioni effettuate dal
1° gennaio 2015 – nuove ipotesi in relazione alle quali trova applicazione il
meccanismo dell’inversione contabile o reverse
charge.
Si tratta del reverse charge cosiddetto interno o
nazionale e cioè relativo ad operazioni poste in essere tra soggetti passivi
dotati di partita iva in Italia, riconducibili alle previsioni contenute nel
comma 6 dell’art.17 del decreto Iva.
L’inversione
contabile o reverse charge come
noto rappresenta un’eccezione alla regola generale che vede quale debitore
d’imposta colui che cede il bene o presta il servizio e prevede, quindi, che
sia l’acquirente del bene o il committente del servizio ad assolvere
l’imposta.
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Gli adempimenti cui
sono tenuti i due soggetti sono pertanto i seguenti:
a) il soggetto passivo Iva, cedente o
prestatore, emette la fattura senza evidenziare l’iva e richiamando la norma
che prevede l’applicazione di questo tipo di meccanismo (si parla tecnicamente
in questo caso di emissione di fattura ad “aliquota zero”);
b) il soggetto passivo Iva, acquirente
o committente, che riceve la fattura senza Iva, provvede ad integrarla
annotando sul documento l’aliquota Iva corrispondente all’operazione effettuata
e a registrarla sia nel registro acquisti che nel registro vendite, assolvendo
in tal modo all’imposta.
N.B.
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Una prima indicazione importante sta nella considerazione che
tale meccanismo del reverse charge trova
applicazione unicamente se l’operazione avviene tra due soggetti che agiscono
nella veste di soggetti passivi ai fini Iva ciò in quanto, nell’ipotesi di un
acquirente o committente privato o soggetto ad esso assimilato (si pensi ad
un ente pubblico o privato che agiscono nella loro veste istituzionale) lo
stesso non sarebbe nelle condizioni di procedere all’integrazione ed agli
adempimenti descritti nella precedente lettera b).
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Premesso questo
vediamo di seguito quali sono le nuove ipotesi di reverse charge introdotte dalla Legge Stabilità 2015.
Le nuove ipotesi
previste nel co.6, art.17 d.P.R. n.633/72
descrizione
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entrata in vigore
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Lettera a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di
installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
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01/01/2015
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Lettera d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra
definite all'art.3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai
sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive
modificazioni;
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01/01/2015
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Lettera d-ter) ai
trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per
conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas
e all'energia elettrica;
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01/01/2015
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Lettera d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto
passivo-rivenditore ai sensi dell'art.7-bis,
co.3, lett. a);
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01/01/2015
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Lettera d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli
ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2)
e discount alimentari (codice
attività 47.11.3)
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necessaria autorizzazione Consiglio UE
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Inoltre, con una modifica apportata al settimo comma dell’art.74
d.P.R. n.633/72, la Legge di Stabilità 2015, estende il meccanismo
dell’inversione contabile anche alle cessioni di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al
primo”. Anche per tali operazioni dal 1° gennaio 2015 il soggetto cedente
dovrà quindi emettere fattura ad aliquota zero, obbligando il cessionario alla
procedura di inversione contabile descritta in precedenza.
Tralasciando le
ipotesi relative alle prestazioni nel settore energetico ed alla cessione dei
pallet “usati”, focalizziamo l’attenzione sulle ipotesi contemplate dalla nuova
lettera a-ter) riferite al settore
edile, in quanto di più frequente applicazione.
Le prestazioni di servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad
edifici
In attesa dei
necessari chiarimenti, per comprendere a quali prestazioni la nuova norma
faccia in concreto riferimento è doveroso richiamare le precisazioni fornite
sia nella Relazione illustrativa che nella Relazione Tecnica alla Legge
Stabilità 2015.
c Relazione
Illustrativa
·
Relativamente
al settore edile, l’art.199, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva
2006/112/CE consente l’applicazione del reverse
charge alle “prestazioni di servizi
di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione,
modifica e demolizione relative a beni immobili”.
·
Rispetto
alla disposizione contenuta nella lettera a), co.6 dell’art.17 d.P.R. n.633/72
(subappalti in edilizia) nelle nuove ipotesi della lettera a-ter) l’inversione
contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le
prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese
che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.
Conseguentemente per
chiarezza, nella citata lettera a) la Legge di Stabilità 2015 ha inserita la
precisazione che dal relativo ambito sono escluse le operazioni di cui alla
successiva lettera a-ter).
c Relazione
tecnica
·
La stima del maggior gettito derivante dall’entrata
in vigore della disposizione fa, prudenzialmente, esclusivo riferimento
all’introduzione del reverse charge per le prestazioni di servizi di
pulizia (CODICE ATECO 81.2), nonché per le
prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici
(CODICE ATECO 43, edilizia
specializzata).
Per tentare di
fornire indicazioni concrete in merito alle operazioni per le quali occorre
applicare l’inversione contabile è quindi necessario partire dai contenuti dei
predetti codici ATECO.
81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.21 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.21.0 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti
e macchinari industriali
81.22.0 Attività di pulizia specializzata di edifici e di
impianti e macchinari industriali
81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico
sanitarie
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di
impianti e macchinari industriali
81.29 Altre attività di pulizia
81.29.1 Servizi di disinfestazione
81.29.10 Servizi di disinfestazione
81.29.9 Attività di pulizia n.c.a.
81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve
e ghiaccio
81.29.99 Altre attività di pulizia
n.c.a.
43 LAVORI DI
COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile
43.11 Demolizione
43.12 Preparazione del cantiere edile
43.12.0 Preparazione del cantiere
edile e sistemazione del terreno
43.13 Trivellazioni e perforazioni
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri
lavori di costruzione e installazione
43.21 Installazione di impianti
elettrici
43.22 Installazione di impianti
idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
43.29 Altri lavori di costruzione e
installazione
43.3 Completamento e finitura di edifici
43.31 Intonacatura
43.32 Posa in opera di infissi
43.33 Rivestimento di pavimenti e di
muri
43.34 Tinteggiatura e posa in opera di
vetri
43.39 Altri lavori di completamento e
di finitura degli edifici
43.9 Altri lavori specializzati di costruzione
43.91 Realizzazione di coperture
43.99 Altri lavori specializzati di costruzione n.c.a.
N.B.
si rinvia all’esame del Manuale Ateco per la descrizione dettagliata di tutti
gli ulteriori sottocodici
Occorre poi tenere
presente che, parlando sempre di codici ATECO, vi sono soggetti appartenenti al
settore edile che pur realizzando in prevalenza attività ricomprese in altri
codici, realizzano anche prestazioni che sono certamente “tipiche” delle
attività in precedenza elencate (si pensi, ad esempio, al costruttore che deve
eseguire necessari interventi di demolizione).
Si tratta, infatti
dei soggetti che adottano i seguenti codici ATECO.
41 Costruzione di edifici
41.1 Sviluppo di progetti immobiliari
41.2 Costruzione di edifici
residenziali e non residenziali
42 Ingegneria civile
42.1 Costruzione di strade e ferrovie
42.2 Costruzione di opere di pubblica
utilità
42.9 Costruzione di altre opere di
ingegneria civile
In questo scenario
davvero poco chiaro vediamo di trarre delle indicazioni che possano essere
d’ausilio agli operatori tenuti – già dal 1° gennaio 2015 – ad applicare le
nuove regole:
1)
chi
adotta uno dei codici di attività ricompresi nella classificazioni ATECO
esplicitate dalla relazione tecnica (categorie 81.2 e 43) e svolge le
prestazioni tipiche in essi richiamate deve applicare il meccanismo del reverse charge;
2)
chi
adotta uno dei codici attività ricompresi in classificazioni ATECO diverse da
quelle evidenziate nella relazione tecnica, ma svolge – in quanto soggetto
appartenente al settore edile – autonome prestazioni tipicamente riconducibili
alle attività evidenziate nei codici 81.2 e 43 dovrebbe applicare anch’esso il
meccanismo del reverse charge;
3)
chi
adotta uno dei codici attività ricompresi in classificazioni ATECO diverse da
quelle evidenziate nella relazione tecnica, ma svolge – in quanto soggetto
appartenente al settore edile – prestazioni tipicamente riconducibili alle
attività evidenziate nei codici 81.2 e 43 ma nel contesto delle proprie
attività tipiche (ad esempio il costruttore che per costruire deve demolire un
rudere) è dubbio se in questo caso occorra applicare il meccanismo del reverse charge;
4)
resta
ad oggi ancora poco chiaro il trattamento da riservare alle prestazioni
consistenti nella ordinaria e
straordinaria manutenzione, sia con riferimento alle operazioni di
installazione di impianti (ad esempio, l’intervento di sostituzione di una
presa elettrica mal funzionante) e a quelle di completamento di edifici (si
pensi ad esempio, alle tinteggiature sia esterne che interne che periodicamente
vengono realizzate dopo anni dalla costruzione): su tali prestazioni le
posizioni sono discordanti, ma l’opinione prevalente è nella direzione di
ammettere anche per tali prestazioni l’applicazione del reverse charge.
È ragionevole pensare
che, a parte le prestazioni menzionate al precedente punto 1) e che certamente
ricadono nel nuovo meccanismo del reverse
charge se effettuate dal 1° gennaio 2015, per tutte le altre prestazioni
l’Agenzia delle Entrate faccia salva l’applicazione delle sanzioni per
comportamenti ritenuti non conformi al nuovo dettato normativo.
E ciò fino a quando
non avrà fornito chiari ed inequivocabili chiarimenti (in tal senso,
l’esperienza vissuta con l’ipotesi del reverse
charge nei subappalti in edilizia, non lascia certamente tranquilli).
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