Addio a lavoro a progetto e co.co.co. Dal 1° gennaio 2016, infatti, alle collaborazioni personali, ripetitive e continuative si applicherà la stessa disciplina del lavoro dipendente. Immediato lo stop al lavoro a progetto, la cui disciplina resterà in vigore esclusivamente per i contratti già in essere. Una sanatoria, infine, per tutti i collaboratori anche se con partita Iva: se trasformati in lavoratori dipendenti, con assunzione effettuata entro il prossimo 31 dicembre, al datore di lavoro non saranno applicate sanzioni contributive e fiscali per l’eventuale riqualificazione del rapporto di lavoro. A prevederlo è la bozza di decreto legislativo di attuazione del Jobs Act, approvato il 20 febbraio 2015 in prima lettura dal Consiglio dei Ministri.
Superamento co.co.co.
Il superamento delle collaborazioni rappresenta la parte rilevante della riforma dei contratti di lavoro. L’operazione prevede due distinte fasi, anche temporali, e una sanatoria. Le norme sono contenute nel Capo I del Titolo II della bozza di decreto che finalizzano l’operazione: «riconduzione al lavoro subordinato». E infatti la finalità delle nuove disposizioni va proprio in senso dell’attrazione dei collaboratori al lavoro dipendente.
Il superamento delle collaborazioni rappresenta la parte rilevante della riforma dei contratti di lavoro. L’operazione prevede due distinte fasi, anche temporali, e una sanatoria. Le norme sono contenute nel Capo I del Titolo II della bozza di decreto che finalizzano l’operazione: «riconduzione al lavoro subordinato». E infatti la finalità delle nuove disposizioni va proprio in senso dell’attrazione dei collaboratori al lavoro dipendente.
Addio al lavoro a progetto
Una novità immediatamente operativa è quella relativa al lavoro a progetto. Sin dall’entrata in vigore del decreto di riforma, infatti, non sarà più possibile sottoscrivere contratti del genere, mentre la relativa disciplina (dettata, si ricorda, dal D.Lgs. n. 276/2003, riforma Biagi, agli artt. dal 61 al 69-bis) resterà efficace esclusivamente per regolamentare i contratti già in atto alla stessa data di entrata in vigore della riforma.
Una novità immediatamente operativa è quella relativa al lavoro a progetto. Sin dall’entrata in vigore del decreto di riforma, infatti, non sarà più possibile sottoscrivere contratti del genere, mentre la relativa disciplina (dettata, si ricorda, dal D.Lgs. n. 276/2003, riforma Biagi, agli artt. dal 61 al 69-bis) resterà efficace esclusivamente per regolamentare i contratti già in atto alla stessa data di entrata in vigore della riforma.
Collaboratori come dipendenti
La seconda novità entrerà in vigore il 1° gennaio 2016, toccando non tutte le collaborazioni ma soltanto quelle aventi particolari caratteristiche. Ossia che realizzino prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro (si tratta, in sostanza, degli indici «critici» di autonomia delle collaborazioni, costruiti nel tempo dalla giurisprudenza). A queste collaborazioni è previsto che si applichi «la disciplina del rapporto di lavoro subordinato». Lo scopo della norma appare chiaro: assimilare i collaboratori (con quelle caratteristiche di impiego) ai dipendenti. Meno, però, sembra garantirlo la norma. Così scritta («disciplina»), infatti, presta il fianco a dubbi interpretativi su quale disciplina si tratti. Di quella previdenziale (quindi contributi per lavoro dipendente), di quella contrattuale (cioè di retribuzioni e altri diritti e tutele previste da norme e contratti collettivi per i dipendenti), di quella normativa (anche le norme sui licenziamenti?) o di tutte.
La seconda novità entrerà in vigore il 1° gennaio 2016, toccando non tutte le collaborazioni ma soltanto quelle aventi particolari caratteristiche. Ossia che realizzino prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro (si tratta, in sostanza, degli indici «critici» di autonomia delle collaborazioni, costruiti nel tempo dalla giurisprudenza). A queste collaborazioni è previsto che si applichi «la disciplina del rapporto di lavoro subordinato». Lo scopo della norma appare chiaro: assimilare i collaboratori (con quelle caratteristiche di impiego) ai dipendenti. Meno, però, sembra garantirlo la norma. Così scritta («disciplina»), infatti, presta il fianco a dubbi interpretativi su quale disciplina si tratti. Di quella previdenziale (quindi contributi per lavoro dipendente), di quella contrattuale (cioè di retribuzioni e altri diritti e tutele previste da norme e contratti collettivi per i dipendenti), di quella normativa (anche le norme sui licenziamenti?) o di tutte.
La sanatoria
Anche la terza novità sarà immediatamente operativa con l’entrata in vigore della riforma. Si tratta di una sanatoria, anche se finalizzata «a promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo». In pratica, i datori di lavoro che procederanno all’assunzione «di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e di persone titolari di partita Iva», potranno alzare uno scudo a difesa del pregresso rapporto di lavoro sia nei confronti dei lavoratori che del Fisco e degli enti previdenziali. Infatti:
Anche la terza novità sarà immediatamente operativa con l’entrata in vigore della riforma. Si tratta di una sanatoria, anche se finalizzata «a promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo». In pratica, i datori di lavoro che procederanno all’assunzione «di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e di persone titolari di partita Iva», potranno alzare uno scudo a difesa del pregresso rapporto di lavoro sia nei confronti dei lavoratori che del Fisco e degli enti previdenziali. Infatti:
- i lavoratori dovranno sottoscrivere, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione (che non significa necessariamente «rinuncia», ma anche «accordo» con il datore di lavoro);
- ci sarà l’estinzione degli illeciti in materia contributiva, assicurativa e fiscale connessi all’eventuale erronea qualificazione del pregresso rapporto di lavoro.
Unica condizione per il datore di lavoro è assicurare il non recesso dall’assunzione per un anno (12 mesi), salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Vale la pena notare che, per come scritta la disposizione, la sanatoria potrà riguardare collaborazioni o partite Iva in corso di svolgimento o estinte e anche rapporti di lavoro in contenzioso (non definitivo).
Associati solo «di capitale»
Addio anche ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Dall’entrata in vigore della riforma, infatti, sarà possibile sottoscrivere nuovi rapporti solo con apporto di capitale. Salvi i contratti di associazione con apporto di lavoro già in corso, i quali potranno continuare fino alla loro naturale cessazione.
Addio anche ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Dall’entrata in vigore della riforma, infatti, sarà possibile sottoscrivere nuovi rapporti solo con apporto di capitale. Salvi i contratti di associazione con apporto di lavoro già in corso, i quali potranno continuare fino alla loro naturale cessazione.
Fonte: Lavorofisco.it
Commenti
Posta un commento