Attraverso il modello 730 il contribuente può ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre), così come se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Per poter utilizzare il Mod. 730, il soggetto interessato deve avere caratteristiche:
- presenza di un sostituto d’imposta che effettui le operazioni di conguaglio. Occorre tenere presente che i titolari di redditi da lavoro dipendente, di pensione e di alcuni redditi assimilati possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto di imposta che effettui il conguaglio.
- possesso di tipologie reddituali che possono essere dichiarate tramite Mod. 730.
In mancanza di dette condizioni, il contribuente è tenuto alla presentazione del Mod. UNICO.
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2016 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti ed assimilati (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2016 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti ed assimilati (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2016 oppure a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (CAF - dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2016 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2016 oppure a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (CAF - dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2016 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2015 al mese di giugno dell’anno 2016;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2015 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi occasionali derivanti da attività commerciali;
- indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi, erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche;
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettati a tassazione separata;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro.
Devono utilizzare il Mod. UNICO i contribuenti che nel 2015 hanno percepito:
- Redditi di capitale di fonte estera, interessi, premi, ecc.
- Plus/minusvale nze da capital gain (casi consentiti)
- Investimenti o attività all’estero IVIE e IVAFE
- Fornitori dei condomini
La dichiarazione deve essere presentata anche se:
- sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca;
- non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà.
- sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca;
- non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà.
Il Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2015.
Casi di esonero della presentazione della dichiarazione con limite di reddito
È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.
Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.
In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33.
Si invita a contattare lo studio per qualsiasi necessità in merito alla mail dedicata 730eUNICO@gmail.com
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