La Direzione generale per
l’attività ispettiva, con le circolari n.10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184
del 5 agosto 2013, è intervenuta per fornire al personale ispettivo
indicazioni in merito al corretto inquadramento dei collaboratori familiari nei
settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio.
I PUNTI PRINCIPALI
TRATTATI DAL MINISTERO DEL LAVORO SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE IVS
In
presenza dei caratteri dell'abitualità e della prevalenza sono obbligati
all'iscrizione IVS i seguenti soggetti:
-titolari;
-soci della Snc;
-soci accomandatari
della Sas;
-socio d'opera della
Srl.
In materia previdenziale
occorre inoltre operare le seguenti distinzioni:
-ARTIGIANI: sono iscrivibili alle relative gestioni speciali
INPS i familiari collaboratori che lavorano abitualmente e prevalentemente nell’impresa
artigiana, purché non siano già assoggettati ad un obbligo assicurativo in
quanto contitolari dell’impresa artigiana, ovvero lavoratori dipendenti, anche apprendisti
(art.2, L. n.463/59). La prestazione resa dal coadiutore dell’artigiano non
deve consistere necessariamente nella partecipazione manuale al lavoro e può
riguardare solo compiti impiegatizi (sono considerati familiari coadiutori il coniuge
ed i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).
-COMMERCIANTI: sono iscrivibili alle relative gestioni speciali
INPS i familiari collaboratori preposti al punto vendita che partecipano
personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza
(art. 1 cc. 203 - 206 L.
n.662/96, art. 29 c. 1 L.
n. 160/75, art. 2 L.
n. 613/66); sono considerati familiari coadiutori il coniuge ed i parenti entro
il 3° grado e gli affini entro il 3° grado.
-COLTIVATORI DIRETTI: sono iscrivibili alle relative gestioni speciali
INPS il coniuge ed i parenti e affini entro il 4° grado componenti il nucleo
familiare, purché la forza complessiva di lavoro del nucleo familiare non sia
inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità aziendali
(artt. 1 e 2 L.
n. 1047/57).
LA SCALA DELLA
PARENTELA
• parenti di primo grado:
genitori e figli;
• di secondo grado:
i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
• di terzo grado: i
bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i
pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado;
• gli affini: sono
i parenti del coniuge, ed in particolare i suoceri (primo grado), i nonni del
coniuge ed i cognati (secondo grado), i bisnonni del coniuge, gli zii del
coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati (terzo grado).
I FAMILIARI COLLABORATORI
DELL'IMPRESA : PRESUNZIONI DI OCCASIONALITA'
Il Ministero del Lavoro (circolare
n.10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013) chiarisce che le
prestazioni effettuate dai familiari generalmente sono prestazioni occasionali
rese in via gratuita (sono di natura morale) e comportano l'iscrizione IVS solo
in presenza dei requisiti di abitualità e di prevalenza.
La prestazione è da
considerarsi sempre occasionale in presenza delle seguenti situazioni:
• prestazioni rese da
familiare pensionato (non importa se di invalidità, anzianità o vecchiaia);
• prestazioni rese da
familiare assunto a tempo pieno presso altro datore di lavoro (sembrano
escluse le prestazioni di familiari assunti presso terzi con contratto a
Progetto o di Associazione in partecipazione);
• prestazioni rese
nell'ambito quantitativo di 90 giorni nell'anno solare ovvero ore 720 per anno.
Non
rileva che la prestazione venga svolta nei locali dell'azienda in presenza o
meno del titolare.
Secondo la circolare: i 90 giorni possono essere formati anche da giornate
con più di 8 ore giornaliere di lavoro ovvero ,in caso di prestazione inferiore
alle 8 ore, il limite dei 90 giorni potrebbe essere anche superato in quanto
non sarebbe superato il requisito delle 720 ore lavorative. In buona sostanza
quindi , in presenza delle circostanze sopraindicate, l’occasionalità è
da considerarsi come la regola generale (la circolare sembra
richiedere fonti probatorie scritte da acquisire in sede ispettiva ovvero
verbalizzazioni di dichiarazioni testimoniali da parte degli ispettori).
LE COLLABORAZIONI DEI
FAMILIARI AI FINI INAIL
Ai fini Inail resta sempre dovuto il premio contro gli
Infortuni sul lavoro in presenza di specifico rischio da parte degli stessi
familiari occupati anche in via occasionale. Tuttavia, secondo il Ministero,
per le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sussiste l’obbligo
assicurativo INAIL solo nel caso in cui le prestazioni non siano “ricorrenti”,
ovvero se la prestazione sia resa una/due volte nell’arco dello stesso mese,
purché le prestazioni complessivamente effettuate nell’anno non siano superiori
a 10 giornate lavorative.
Ai fini dell’adozione del
provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14,
D.Lgs. n. 81/2008, si deve inoltre tener presente quanto segue:
1) la base su cui
calcolare il totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso
ispettivo deve ricomprende anche i lavoratori che effettuano una prestazione
non “ricorrente” (lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL);
2) ai fini dell’individuazione
del 20% del personale non vanno computati i lavoratori non assicurabili all’INAIL.
NB.
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale verte sul tema
delle violazioni in materia antinfortunistica e riguarda le ipotesi di impiego
di lavoratori in nero ovvero di gravi e reiterate violazioni .
IL COMPORTAMENTO DEL
PERSONALE ISPETTIVO
Come noto il concetto di
occasionalità significa non sistematicità e non stabilità della prestazione; il
personale ispettivo potrà richiedere l’iscrizione alla relativa gestione INPS
solamente qualora risulti provato il superamento del limite di 90 giorni ovvero
delle 720 ore annue. I verificatori potranno non ritenere occasionale la
prestazione lavorativa e convertire il rapporto in rapporto di lavoro
subordinato (l'onere della prova grava sull'Organo di Vigilanza).
Altre tipologie
contrattuali previste per la regolarizzazione dei familiari
Secondo il Ministero nulla
vieta che con i familiari possa essere instaurato anche un vero e
proprio rapporto di lavoro subordinato dietro corresponsione di una vera e
propria retribuzione. In effetti lo stesso art. 230-bis del codice civile
prevede una specifica tutela nel caso in cui al familiare non sia stato
assicurato un rapporto economico adeguato e l’art. 5 del D.P.R. n.1668/56 in
materia di apprendistato (ora superato dal D.Lgs. n. 167/11) ammetteva l’assunzione
in qualità di apprendisti dei figli del datore di lavoro.
In questo senso il
familiare che opera nell'azienda può pertanto essere assunto con un contratto
di lavoro subordinato,con un contratto di associazione in partecipazione o con
il lavoro accessorio (voucher). Gli Ispettori devono prestare attenzione a
quelle situazioni in cui i rapporti di lavoro tendano a nascondere la finalità
ultima di poter godere di prestazioni previdenziali fasulle.
IL PUNTO DI VISTA
FISCALE IN MATERIA DI COLLABORAZIONI DEI FAMILIARI
E' sempre importante
sottolineare che il compenso devoluto ai familiari ovvero al coniuge, ai
figli minorenni o maggiorenni se inabili al lavoro e agli ascendenti e parenti
entro il 3 grado e agli affini entro il 2 grado non è deducibile dal reddito (rimangono deducibili i soli
contributi previdenziali) mentre, al contrario, rimane deducibile il
compenso svolto in presenza di attività di lavoro autonomo (coniuge avvocato
con partita IVA che fattura al marito commercialista le sue prestazioni).
Fonte: www.ascomcapri.it
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