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Le collaborazioni lavorative dei familiari dell'imprenditore



Premessa normativa

La Direzione generale per l’attività ispettiva, con le circolari n.10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013, è intervenuta per fornire al personale ispettivo indicazioni in merito al corretto inquadramento dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio.

I PUNTI PRINCIPALI TRATTATI DAL MINISTERO DEL LAVORO SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE IVS

In presenza dei caratteri dell'abitualità e della prevalenza sono obbligati all'iscrizione IVS i seguenti soggetti:

-titolari;
-soci della Snc;
-soci accomandatari della Sas;
-socio d'opera della Srl.

In materia previdenziale occorre inoltre operare le seguenti distinzioni:

-ARTIGIANI: sono iscrivibili alle relative gestioni speciali INPS i familiari collaboratori che lavorano abitualmente e prevalentemente nell’impresa artigiana, purché non siano già assoggettati ad un obbligo assicurativo in quanto contitolari dell’impresa artigiana, ovvero lavoratori dipendenti, anche apprendisti (art.2, L. n.463/59). La prestazione resa dal coadiutore dell’artigiano non deve consistere necessariamente nella partecipazione manuale al lavoro e può riguardare solo compiti impiegatizi (sono considerati familiari coadiutori il coniuge ed i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).

-COMMERCIANTI: sono iscrivibili alle relative gestioni speciali INPS i familiari collaboratori preposti al punto vendita che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (art. 1 cc. 203 - 206 L. n.662/96, art. 29 c. 1 L. n. 160/75, art. 2 L. n. 613/66); sono considerati familiari coadiutori il coniuge ed i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 3° grado.

-COLTIVATORI DIRETTI: sono iscrivibili alle relative gestioni speciali INPS il coniuge ed i parenti e affini entro il 4° grado componenti il nucleo familiare, purché la forza complessiva di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità aziendali (artt. 1 e 2 L. n. 1047/57).

LA SCALA DELLA PARENTELA

In riferimento alle prestazioni dei familiari occorre fare riferimento alla seguente suddivisione:
parenti di primo grado: genitori e figli;
di secondo grado: i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
di terzo grado: i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado;
gli affini: sono i parenti del coniuge, ed in particolare i suoceri (primo grado), i nonni del coniuge ed i cognati (secondo grado), i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati (terzo grado).

I FAMILIARI COLLABORATORI DELL'IMPRESA : PRESUNZIONI DI OCCASIONALITA'

Il Ministero del Lavoro (circolare n.10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013) chiarisce che le prestazioni effettuate dai familiari generalmente sono prestazioni occasionali rese in via gratuita (sono di natura morale) e comportano l'iscrizione IVS solo in presenza dei requisiti di abitualità e di prevalenza.

La prestazione è da considerarsi sempre occasionale in presenza delle seguenti situazioni:
prestazioni rese da familiare pensionato (non importa se di invalidità, anzianità o vecchiaia);
prestazioni rese da familiare assunto a tempo pieno presso altro datore di lavoro (sembrano escluse le prestazioni di familiari assunti presso terzi con contratto a Progetto o di Associazione in partecipazione);
prestazioni rese nell'ambito quantitativo di 90 giorni nell'anno solare ovvero ore 720 per anno.

Non rileva che la prestazione venga svolta nei locali dell'azienda in presenza o meno del titolare.

Secondo la circolare: i 90 giorni possono essere formati anche da giornate con più di 8 ore giornaliere di lavoro ovvero ,in caso di prestazione inferiore alle 8 ore, il limite dei 90 giorni potrebbe essere anche superato in quanto non sarebbe superato il requisito delle 720 ore lavorative. In buona sostanza quindi , in presenza delle circostanze sopraindicate, l’occasionalità è da considerarsi come la regola generale (la circolare sembra richiedere fonti probatorie scritte da acquisire in sede ispettiva ovvero verbalizzazioni di dichiarazioni testimoniali da parte degli ispettori).

LE COLLABORAZIONI DEI FAMILIARI AI FINI INAIL

Ai fini Inail resta sempre dovuto il premio contro gli Infortuni sul lavoro in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari occupati anche in via occasionale. Tuttavia, secondo il Ministero, per le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sussiste l’obbligo assicurativo INAIL solo nel caso in cui le prestazioni non siano “ricorrenti”, ovvero se la prestazione sia resa una/due volte nell’arco dello stesso mese, purché le prestazioni complessivamente effettuate nell’anno non siano superiori a 10 giornate lavorative.

Ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, si deve inoltre tener presente quanto segue:
1) la base su cui calcolare il totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo deve ricomprende anche i lavoratori che effettuano una prestazione non “ricorrente” (lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL);
2) ai fini dell’individuazione del 20% del personale non vanno computati i lavoratori non assicurabili all’INAIL.

NB. Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale verte sul tema delle violazioni in materia antinfortunistica e riguarda le ipotesi di impiego di lavoratori in nero ovvero di gravi e reiterate violazioni .

IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO

Come noto il concetto di occasionalità significa non sistematicità e non stabilità della prestazione; il personale ispettivo potrà richiedere l’iscrizione alla relativa gestione INPS solamente qualora risulti provato il superamento del limite di 90 giorni ovvero delle 720 ore annue. I verificatori potranno non ritenere occasionale la prestazione lavorativa e convertire il rapporto in rapporto di lavoro subordinato (l'onere della prova grava sull'Organo di Vigilanza).

Altre tipologie contrattuali previste per la regolarizzazione dei familiari

Secondo il Ministero nulla vieta che con i familiari possa essere instaurato anche un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato dietro corresponsione di una vera e propria retribuzione. In effetti lo stesso art. 230-bis del codice civile prevede una specifica tutela nel caso in cui al familiare non sia stato assicurato un rapporto economico adeguato e l’art. 5 del D.P.R. n.1668/56 in materia di apprendistato (ora superato dal D.Lgs. n. 167/11) ammetteva l’assunzione in qualità di apprendisti dei figli del datore di lavoro.

In questo senso il familiare che opera nell'azienda può pertanto essere assunto con un contratto di lavoro subordinato,con un contratto di associazione in partecipazione o con il lavoro accessorio (voucher). Gli Ispettori devono prestare attenzione a quelle situazioni in cui i rapporti di lavoro tendano a nascondere la finalità ultima di poter godere di prestazioni previdenziali fasulle.

IL PUNTO DI VISTA FISCALE IN MATERIA DI COLLABORAZIONI DEI FAMILIARI

E' sempre importante sottolineare che il compenso devoluto ai familiari ovvero al coniuge, ai figli minorenni o maggiorenni se inabili al lavoro e agli ascendenti e parenti entro il 3 grado e agli affini entro il 2 grado non è deducibile dal reddito (rimangono deducibili i soli contributi previdenziali) mentre, al contrario, rimane deducibile il compenso svolto in presenza di attività di lavoro autonomo (coniuge avvocato con partita IVA che fattura al marito commercialista le sue prestazioni).

Fonte: www.ascomcapri.it

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