Dal 1° gennaio 2016, entreranno in scena i
nuovi requisiti di accesso per accedere ai trattamenti pensionistici adeguati
agli incrementi della speranza di vita stimata dall’ISTAT.
Requisiti pensionistici 2016:
·
4 mesi di
contributi in più per la pensione anticipata;
·
4 mesi di
età anagrafica in più per la pensione di vecchiaia;
·
0,3 unità in
più per la pensione con il sistema delle c.d. “quote”.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 scatteranno i nuovi
requisiti pensionistici (pensione di vecchiaia e pensione anticipata), che
riepiloghiamo di seguito:
PENSIONE DI VECCHIAIA
|
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Anno
|
Uomini
|
Donne dipendenti
|
Donne autonome
|
2011
|
65 anni
|
60 anni
|
60 anni
|
2012
|
66 anni
|
62 anni
|
63 anni e 6
mesi
|
2013
|
66 anni e 3
mesi
|
62 anni e 3
mesi
|
63 anni e 9
mesi
|
2014-2015
|
66 anni e 3
mesi
|
63 anni e 9
mesi
|
64 anni e 9
mesi
|
2016-2018
|
66 anni e 7
mesi
|
65 anni e 7
mesi
|
66 anni e 1
mese
|
PENSIONE ANTICIPATA
|
||
Anno
|
Uomini
|
Donne
|
2012
|
42 anni e 1
mese
|
41 anni e 1
mese
|
2013
|
42 anni e 5
mesi
|
41 anni e 5
mesi
|
2014-2015
|
42 anni e 6
mesi
|
41 anni e 6
mesi
|
2016-2018
|
42 anni e
10 mesi
|
41 anni e
10 mesi
|
Il D.M. del 16 settembre 2014
ha modificato, altresì, i valori di somma di età
anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla L.
n. 243/2004 s.m.i.
In particolare, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018,
i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in
materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. “quote”, possono conseguire tale diritto
al maturare dei seguenti requisiti:
- 35 anni di contributi + 61 anni e 7 mesi d’età per
i lavoratori dipendenti (fermo restando il raggiungimento di quota
97,6);
- 35 anni di contributi + 62 anni e 7 mesi d’età per
i lavoratori autonomi iscritti all’INPS (fermo restando il
raggiungimento di quota 98,6).
IL
SISTEMA DELLE “QUOTE”
- dal 1° gennaio 2016 -
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Lavoratori dipendenti
|
35
anni di contributi + 61 anni e 7 mesi d’età
|
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
|
35
anni di contributi + 62 anni e 7 mesi d’età
|
Pensione di vecchiaia
Per effetto dei nuovi
incrementi alla speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al
31 dicembre 2018, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o
grado di appartenenza devono essere incrementati di 7 mesi rispetto al
limite ordinamentale.
OSSERVA - Resta fermo il regime delle decorrenze introdotto
dall’art. 12, commi 1 e 2 della Legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).
|
Pensione di anzianità
A decorrere dal 1° gennaio
2016 e fino al 31 dicembre 2018 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo
restando l’applicazione della finestra mobile, avviene con i seguenti
requisiti:
- raggiungimento di
un’anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, indipendentemente
dall’età. In tal caso, si applica un ulteriore posticipo di 3 mesi
rispetto ai 12 mesi di finestra mobile;
- raggiungimento della
massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a
condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in
presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni e 7 mesi;
- raggiungimento di
un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età
anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi.
Fonte: liberamente tratta da Fiscal-Focus, Informativa per i clienti di studio
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