Per effetto del D.Lgs. N.30/2007, che recepisce la direttiva comunitaria 2004/38/CE, i cittadini comunitari e i loro familiari hanno il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri della comunità europea.
Infatti, il cittadino comunitario viene considerato alla pari del cittadino italiano per cui per procedere all’assunzione basta che il datore di lavoro faccia come prescritto la comunicazione al Centro per l’Impiego da inviare il giorno prima a quello in cui si instaura effettivamente il rapporto di lavoro.
Per i cittadini comunitari non c’è bisogno di richiedere il nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello Unico per l’Immigrazione e non devono, di conseguenza, stipulare alcun contratto di soggiorno per poter svolgere un’attività lavorativa subordinata.
Al momento dell’assunzione, il cittadino comunitario deve presentare al datore di lavoro i seguentiu documenti:
- originale e copia del proprio documento d’identità in corso si validità o documento di riconoscimento equivalente;
- copia del proprio codice fiscale.
Non ha bisogno di essere iscritto nelle liste di collocamento ed è sufficiente che abbia un domicilio in Italia, pur non risultando ancora residente all'anagrafe. In realtà, l’iscrizione presso l’anagrafe del Comune, necessaria per dimostrare lo status di residente in Italia, diventa obbligatoria quando i cittadini comunitari intendono soggiornare per più di tre mesi nel territorio italiano.
Quindi, il cittadino comunitario che trova lavoro in Italia può essere regolarmente assunto e, conseguentemente, con il contratto di assunzione può perfezionare la propria richiesta di residenza al Comune dimostrando che il motivo per il quale soggiornerà in Italia per più di 3 mesi deriva dal rapporto di lavoro instauratosi.
In seguito all’iscrizione anagrafica, il Comune rilascia al cittadino comunitario l’attestato di soggiorno.
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