E' possibile pagare le cartelle relative a imposte erariali utilizzando in compensazione i crediti erariali (es. crediti Irpef, Ires, Iva ecc.)
Per effetto del dl 78/2010 (e del successivo decreto attuativo Mef del 10 febbraio 2011), è possibile pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali (es. Irpef, Ires, Iva) e i relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione), compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali stesse.
Per fare ciò devi utilizzare il modello “F24 accise” (codice tributo RUOL).
Moduli:
L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, attraverso la circolare N. 13/E dell’11 marzo 2011 (Circolare 13/E 2011) ha fornito delle indicazioni in merito alle modalità di attuazione di tale novità.
SOGGETTI INTERESSATI
Le novità interessano tutti i contribuenti che vantano dei crediti tributari da utilizzare in compensazione su modello F24 e che contestualmente si trovino in una di queste situazioni:
1- abbiano ruoli per imposte erariali emessi da Equitalia;
2- a partire dal 1° luglio 2011, siano destinatari di avvisi di accertamento ai fini delle imposte
dirette e dell’Iva destinati a divenire esecutivi dopo il termine di 60 giorni dalla notifica.
CREDITI UTILI PER LA COMPENSAZIONE
Ai fini dell’estinzione di un debito iscritto a ruolo sono compensabili i crediti di tipo erariale, quali crediti irpef ed ires, crediti iva, crediti irap, crediti per addizionali comunali e regionali e ogni altro credito collocabile nella sezione Erario del modello F24.
Non sono invece utilizzabili eventuali crediti inps e inail.
DEBITI COMPENSABILI
La possibilità di compensazione è offerta solo per i debiti erariali (irpef, ires, iva, irap e addizionali), e pertanto non possono essere estinti con compensazione i debiti inps e inail. Il debito in questione potrà essere saldato se scaturisce da cartelle esattoriali scadute e non.
A partire dal 1° luglio 2011 potranno essere saldati anche avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e iva destinati a diventare esecutivi dopo i 60 giorni dalla notifica.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 18 del 21/02/2011 ha precisato che il pagamento in compensazione delle somme iscritte a ruolo dovrà essere effettuato solo tramite modello F24 ACCISE, reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it , da inviare obbligatoriamente in modo telematico. Nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza del campo “codice tributo” va inserito il termine RUOL denominato “pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori – Art. 31, c. 1, D.L. 31 maggio, n. 78”; nella stessa sezione nel campo “ente” va indicata la lettera “R”, nel campo “prov.” va indicata la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico, desumibile dalla “Tabella T2 Sigle province”, il campo “codice identificativo”, il campo “mese” e il campo “anno di riferimento” non devono essere compilati.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI
A decorrere dal 1° gennaio 2011 con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 è stato istituito il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a € 1.500. Di fatto anche in presenza di un credito di consistente ammontare, lo stesso non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 fino all’intervenuto pagamento delle somme iscritte a ruolo, se di importo superiore a € 1.500 e, pertanto, soltanto dopo l’estinzione integrale dei debiti erariali iscritti a ruolo scaduti il contribuente potrà utilizzare in compensazione i crediti disponibili.
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