Analizzando i moduli previsti per le dilazioni di pagamento Equitalia emerge chiaramente che la rateazione dei debiti nei confronti dell’Agente della riscossione può riguardare anche una sola cartella di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi o avvisi di addebito Inps.
Il contribuente, pertanto, mentre in passato era costretto a chiedere la rateazione per l’intero debito nei confronti di Equitalia, oggi può optare per la dilazione di specifiche cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi o avvisi di addebito Inps, lasciando invece fuori dal piano altre poste debitorie.
In una piccola nota presente sul modello previsto per i debiti fino a 50.000 euro è infatti possibile leggere: “si rammenta che per il recupero dei debiti scaduti, non inclusi nella richiesta di rateazione, l’agente della riscossione potrà, in qualsiasi momento, dar corso alle azioni cautelari ed esecutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602”.
Quanto appena esposto rappresenta, in realtà, un’importante novità, in quanto, in passato, i contribuenti che volevano beneficiare di una dilazione di pagamento erano in ogni caso costretti a chiedere la rateazione dell’intero debito, non potendo selezionare specifiche poste debitorie.
Ciò significa, dunque, che se un contribuente presenta un debito di importo superiore a 50.000 euro (e sarebbe quindi costretto alla presentazione della specifica documentazione), potrebbe comunque ottenere la rateazione senza essere soggetto a specifici vincoli, limitandosi a presentare richiesta su alcune soltanto delle cartelle di pagamento.
Nell’ambito delle procedure di riscossione merita di essere altresì ricordato che i contribuenti decaduti dalla rateazione prima del 31 dicembre 2014, potranno richiedere un nuovo piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio.
Fonte: fiscal-focus.it
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