L’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 22/2015
disciplina la nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
Tale indennità è operativa, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2015 (intendendo per tali gli eventi di cessazione dal lavoro che
hanno comportato lo stato di disoccupazione).
Soggetti interessati
La
DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto
(esclusi gli amministratori e i sindaci),
·
iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata,
·
non pensionati e
privi di partita IVA,
·
che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione.
Per
avere diritto alla DIS-COLL i suddetti soggetti devono, congiuntamente,
·
essere in stato di disoccupazione al momento
della domanda di prestazione;
·
far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal
1° gennaio 2014 al giorno di disoccupazione;
·
far valere,
nell’anno solare in cui si verifica
l’evento di cessazione dal lavoro,
-
un mese di
contribuzione oppure
-
un rapporto di collaborazione
(co.co.co/co.co.pro) di almeno un mese
e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà
diritto all’accredito di un mese di contribuzione (circa 650,00 euro, se si
considera che nel 2015 il minimale per l’accredito contributivo è pari a
15.548,00 euro annui).
Misura
Per
quantificare l’indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) è necessario
effettuare, innanzitutto, il rapporto tra:
·
il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti
contributivi effettuati, in relazione ai rapporti di collaborazione in oggetto,
riferito all’anno in cui si è
verificata la cessazione dal lavoro
e all’anno solare precedente,
·
il numero di mesi di contribuzione, o frazione di
essi.
La misura di
tale indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra definito, è
pari:
· al 75% dello stesso reddito, se il reddito medio
mensile è pari o inferiore, nel 2015,
a 1.195,00 euro mensili (annualmente rivalutati);
· al 75% del predetto importo, incrementata di una
somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195,00
euro, se il reddito medio mensile è superiore a 1.195,00 euro.
Durata
La
DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei
mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al
giorno di cessazione del lavoro.
A
tal fine, non vanno computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo
ad erogazione della prestazione.
Istanza
In
generale, la DIS-COLL:
·
deve essere richiesta telematicamente all’INPS, a pena di decadenza, da parte del
collaboratore interessato, entro 68
giorni dalla cessazione del contratto di collaborazione;
·
spetta a partire dall’8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di
lavoro se la domanda è presentata entro l’8° giorno o, se la domanda viene presentata dopo la cessazione (e comunque
entro il termine di decadenza), dal
giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza.
I
servizi di presentazione telematica
della domanda di DIS-COLL saranno resi disponibili
dall’INPS entro il prossimo 11 maggio 2015.
Fino
a tale data, al fine di consentire comunque l’avvio delle operazioni di
istruttoria delle domande e di liquidazione della prestazione, la domanda di
DIS–COLL
·
sarà accettata dalle sedi INPS, sia
proveniente da parte del cittadino che da parte degli Enti di Patronato, anche in forma cartacea mediante l’apposito modulo disponibile nel sito
www.inps.it. (Sezione “Moduli” - “Prestazioni a sostegno del reddito”) o tramite
PEC indirizzata alla Struttura INPS territorialmente competente;
·
non potrà
essere presentata attraverso il canale del Contact
Center.
Per
i rapporti di collaborazione cessati tra
il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015,
·
il termine di 68
giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dal 27 aprile
2015;
Fonte: Spazio Aziende Seac
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