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Spese mediche sostenute all’estero


Tra le spese che il legislatore, per ragioni di carattere sociale e morale, ha previsto che possano concorrere alla riduzione dell’IRPEF dovuta dal contribuente o che possano essere dedotte dal suo reddito complessivo sono comprese le spese sanitarie. Le spese sanitarie, di qualsiasi tipologia, danno diritto alla detrazione d’imposta nella misura del 19% mentre le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai portatori di handicap, danno diritto ad una deduzione dal reddito complessivo.
La detrazione compete al contribuente che le ha effettivamente sostenute nell’interesse proprio e/o della persona fiscalmente a proprio carico mentre la deduzione compete al contribuente che le ha effettivamente sostenute nell’interesse proprio e/o della persona anche non fiscalmente a proprio carico.

L’agevolazione compete anche se queste spese sono state sostenute all’estero, purché opportunamente documentate. Le spese mediche sostenute all’estero dai contribuenti fiscalmente residenti in Italia sono soggette alla medesima disciplina prevista per le spese sostenute nel territorio nazionale.

Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, sia pure per motivi di salute, non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Specifici adempimenti devono essere osservati se la documentazione sanitaria risulta redatta in lingua straniera. In questo caso, infatti, occorre allegare una traduzione in lingua italiana. In particolare:
► se la documentazione è redatta in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente;
► nel caso in cui fosse redatta in altre lingue, è obbligatorio allegare una traduzione giurata.

Tuttavia, in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento sono costituzionalmente tutelate le minoranze linguistiche sono previste le seguenti eccezioni:
 - la certificazione sanitaria redatta in francese per i contribuenti aventi domicilio fiscale nella Regione Valle d’Aosta e la certificazione sanitaria redatta in tedesco per i contribuenti aventi domicilio fiscale nella Provincia autonoma di Bolzano, non necessita di alcuna traduzione;
- la documentazione sanitaria eventualmente redatta in sloveno potrà essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente in Friuli Venezia Giulia, appartiene a questa minoranza. In caso di acquisto di medicinali, in base alle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2007, la deducibilità o la detrazione di tali spese è subordinata alla certificazione delle stesse mediante la relativa fattura o lo scontrino fiscale in cui deve essere riportata e specificata la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario, ovvero del soggetto che detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo.

Anche nel caso di spese sostenute all’estero sarà necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare tali indicazioni. In particolare, nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato a mano sullo stesso, mentre la natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni.

Come per le spese sanitarie sostenute in Italia, anche per quelle sostenute all’estero spetta la detrazione anche nel caso in cui le spese mediche siano rimborsate per effetto di contratti di assicurazione i cui premi non costituiscono oneri detraibili. In particolare spetta la detrazione anche nel caso in cui:
- le spese sanitarie siano rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versate dal contribuente (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19%);
- le spese sanitarie siano rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il reddito del contribuente. La detrazione non spetta, invece, per:
- le spese sanitarie risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, in caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a € 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.

Riguardo all’indicazione in dichiarazione dei redditi del corrispettivo riportato sul documento di spesa, non si pone alcun problema nell’ipotesi in cui la valuta straniera sia l’euro; diversamente, occorre applicare il cambio del giorno in cui la spesa è stata sostenuta o il cambio del giorno antecedente più prossimo, ovvero, in mancanza, il cambio del mese in cui la spesa è stata sostenuta. 



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