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LUDOTECA
Abruzzo: LL.RR. 14/2/1989 n. 15; 28/4/2000 n. 76; L.R. 27/12/2002, n. 32;
Calabria: L.R. del 26/1/1987 n. 5;
Emilia Romagna: L.R. del 10/1/2000 n. 1; L.R. 14/04/2004, n. 8; Deliberazione del Consiglio Regionale 20/01/2005, n. 646;
Friuli Venezia Giulia: L.R. 3/08/1970, n. 30;
Lazio: LL.RR. 16/6/1980 n. 59; 3/1/2000 n. 3; 11.07.2002, n. 18;
Marche: L.R. del 5/11/1988 n. 43; 13.05.2003, n. 9;
Molise: L.R. del 14/4/2000 n. 29, artt.2, 4 e 5;
Trento: L.P. 12/03/2002, n. 4;
Veneto: L.R. 23/04/1990, n. 32.
LUDOTECA
La "ludoteca" è un servizio socio-assistenziale per bambini e ragazzi con un
età superiore ai 4 anni. Si svolge in uno spazio polifunzionale protetto, dove vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo, ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta dei minori.
Una ludoteca, diversamente da un asilo, un
doposcuola o altre attività che hanno a che fare con i minori, non
presuppone il possesso di particolari requisiti professionali. Alla base del
lavoro svolto vi è il gioco (che può essere variamente organizzato come
attività singola o di gruppo) a puro scopo ricreativo, senza cioè che ad
esso sia sotteso un vero e proprio percorso educativo.
Ecco perché non servono diplomi o esperienze specifiche, ma tutto ciò che serve per partire è il locale adatto: spazioso, sicuro e, soprattutto, conforme alle norme vigenti, ovvero:
- con una superficie uguale o superiore a 80 mq (nel calcolo non vanno considerati i bagni e gli altri spazi considerati “di servizio”, ad esempio gli spogliatoi), tale per cui ad ogni utente venga garantito uno spazio di almeno 4 mq;
- posizionato al piano terra o comunque in un area facilmente raggiungibile dello stabile: non sono idonei i cd seminterrati;
- dotato delle attrezzature e degli accorgimenti necessari all’accoglienza delle persone disabili.
COSA SERVE
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DOVE RIVOLGERSI
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LEGISLAZIONE
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Attività libera
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Comune presso "SUAP telematico" attraverso il portale www.impresainungiorno.it con Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da presentare al comune competente per territorio.
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Regolamenti sanitari locali
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NOTE GENERALI
Le ludoteche possono essere istituite in idonei locali pubblici e privati, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni, negli istituti penitenziari, negli istituti educativi-assistenziali per minori, nei centri commerciali ed in tutte le strutture dove è prevista la presenza, anche temporanea, di bambini e ragazzi.
Per l'avvio dell'attività è necessario l'attestato di idoneità
igienico-sanitaria per i locali e il certificato di prevenzione incendi
rilasciato dal comando provinciale del vigili del fuoco.
In caso di esercizio anche dell'attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per gli ospiti della
ludoteca, occorre compilare, previo possesso dei requisiti professionali, la
S.C.I.A. modello A (Legge regionale Lombardia 6/2010 art.61/80 - DPR 160/2010
art. 2 e 5).
La mera gestione di un "parco giochi e palloni
gonfiabili" può essere configurata come impresa artigiana.
Resta inteso che i requisiti strutturali variano da regione a regione. Nello specifico:
Abruzzo: LL.RR. 14/2/1989 n. 15; 28/4/2000 n. 76; L.R. 27/12/2002, n. 32;
Calabria: L.R. del 26/1/1987 n. 5;
Emilia Romagna: L.R. del 10/1/2000 n. 1; L.R. 14/04/2004, n. 8; Deliberazione del Consiglio Regionale 20/01/2005, n. 646;
Friuli Venezia Giulia: L.R. 3/08/1970, n. 30;
Lazio: LL.RR. 16/6/1980 n. 59; 3/1/2000 n. 3; 11.07.2002, n. 18;
Marche: L.R. del 5/11/1988 n. 43; 13.05.2003, n. 9;
Molise: L.R. del 14/4/2000 n. 29, artt.2, 4 e 5;
Trento: L.P. 12/03/2002, n. 4;
Veneto: L.R. 23/04/1990, n. 32.
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