In Gazzetta Ufficiale il decreto che individua tutte le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Individuate ufficialmente le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o di autorizzazione. Se prevista anche in materia di pubblica sicurezza, la S.C.I.A. produce gli effetti della relativa autorizzazione ai sensi del R.D. n. 773/1931. E’ stato infatti vì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277/2016 il D.Lgs. n. 222/2016 recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Le regione e gli enti locali dovranno adeguarsi al tali disposizioni entro il 30 giugno 2017.
Ad essere disciplinati sono in particolare i procedimenti amministrativi nei seguenti settori:
- commercio;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- strutture ricettive e stabilimenti balneari;
- attività di spettacolo o intrattenimento;
- sale giochi;
- autorimesse;
- distributori di carburante;officine di autoriparazione (meccanici, carrozzerie e gommisti);
- acconciatori e
- panifici;
- tintolavanderie, arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa;
- autoscuole;
- scuole nautiche;
- centri di revisione di veicoli a motore;
- facchinaggio;
- allevamento, stalle di sosta, produzione di latte crudo;
- impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- asili nido;
- agenzie di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni, di recupero stragiudiziale dei crediti e d’affari.
Nella tabella A del decreto legislativo vengono indicati i regimi amministrativi coinvolti:
- quando è prevista la Comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241 del1 990 o all’amministrazione competente. Qualora per l’avvio, Io svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico;
- se è prevista la SCIA, si applica l’art.19 della legge n. 241 del 1990: l’attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia) l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente;
- se viene indicata la SCIA unica, si applica l’art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere
all’interessato dì conformarla alla normativa vigente; - se viene indicata la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’ acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato;
- se viene prevista l’Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
In ogni caso le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L’amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito e informazioni o documenti già in possesso dell’amministrazione pubblica. In più la SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ave espressamente previsto dalla normativa vigente.
La “Sezione II – Attività edilizia” fornisce poi una lista completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un’apposita legenda.
Fonte: Gazzetta Ufficiale.
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