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Agevolazioni fino a 60.000 euro, se si acquista un immobile per destinarlo alla locazione

Il pacchetto di riforme del Governo Renzi, c.d. pacchetto Sblocca-Italia (D.L. n. 133 del 12 settembre 2014), approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto 2014 e pubblicato in G.U. il 12 settembre 2014, conv. con L. 164/2014, porta con sé molte novità per gli immobili. Tra le diverse misure, ve ne è una che va tenuta in considerazione.

L’art.21 del D.L. 133/2014 introduce un’agevolazione per i contribuenti privati che acquistino immobili di classe energetica elevata, per poi destinarli alla locazione.

Le condizioni per fruire del bonus fiscale
Si tratta, in sostanza, di una nuova misura diretta ad incentivare gli investimenti immobiliari: l’art. 21 del D.L. n. 133/2014, introduce uno sconto fiscale del 20% sull'acquisto o la costruzione di immobili, che si concretizza in una deduzione di 60.000 euro, godibile in massimo otto anni (7.500 euro all'anno).

Il vero problema è che quell’immobile, da acquistare direttamente dal costruttore (o dall’impresa di costruzione o ristrutturazione), dovrà poi essere locato per almeno otto anni a canone inferiore rispetto a quello di mercato.

Coloro che acquisteranno con il bonus del 20% saranno, dunque, obbligati a locare a un canone “calmierato” rispetto a quello di mercato.

Le condizioni per la concessione dell'agevolazione sono le seguenti:
- l'acquisto deve essere effettuato dal 01.01.2014 al 31.12.2017;
- l’immobile deve essere a destinazione residenziale (di nuova costruzione e invenduto alla data del 12.11.2014 o oggetto di restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione ex art. 3, co.1 lett. c) e d) del D.P.R. n. 380/2001);
- la categoria catastale deve essere necessariamente A (abitazioni) esclusi gli A/8, A/9 e A/1 (ville e case storiche o signorili);
- l’unità non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E (D.M. n.1444 del 02.04.68);
- la classe energetica degli immobili deve essere del tipo A o B;
- il cedente deve essere un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o cooperativa edilizia o soggetti che vi hanno fatto tali interventi;
- l’acquirente deve essere persona fisica che non esercita attività d’impresa;
- il tetto di spesa per l'acquisto (anche di due immobili) è di 300.000 euro;
- la destinazione locativa va operata entro 6 mesi dalla fine lavori di costruzione o dall’acquisto per almeno 8 anni continuativi;
- il canone non sia superiore a quello previsto dalla convenzione dell’art. 18 D.P.R. 380/2001 (canone convenzionato) o al minore tra il canone concordato ex art.2 co.3 L. 431/98 e quello speciale ex art. 3, co. 114 L. 350/2003.

NOTA BENE - Non è necessario applicare le regole del contratto convenzionato o la tipologia del contratto destinato all’housing sociale (art. 2 co. 3 L. 431/98 e art. 3, co. 114 L. 350/2003), ma è sufficiente che l’importo del canone pattuito sia contenuto nel range stabilito da tali contratti.
Solo se si tratta di un fabbricato soggetto al canone convenzionato o speciale, va rispettata la formula contrattuale prevista, altrimenti, no. Nel caso manchi una convenzione o un canone speciale, l’ammontare del canone non può essere superiore a quello previsto per un contratto concordato, ma la forma è libera.

- locatore e locatario non devono avere rapporti di parentela entro il 1° grado.

Qualora manchino tali requisiti, scatta l'immediata decadenza dalle agevolazioni e la restituzione del bonus.

I benefici riconosciuti
Sono due le agevolazioni concesse ai contribuenti, cumulabili tra loro:
- una deduzione Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, fino al limite massimo di 300.000 euro; una deduzione massima quindi di 60.000 euro, da suddividere in 8 quote annuali da 7.500 euro l’anno;
- una deduzione Irpef degli interessi passivi pagati sul mutuo stipulato per l’acquisto dell’immobile oggetto di agevolazione.

NOTA BENE - La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Il comma 3 dell’art. 21 del D.L. 133/2014 stabilisce che, fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.

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