I limiti all’utilizzo del Mod. F24
Come noto dal 1° ottobre
2014, non è più possibile andare fisicamente in banca o in posta (o
presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli
F24:
-
superiori a mille euro;
-
o di
quelli che utilizzano crediti d'imposta
in compensazione.
In questi casi si deve
effettuare il pagamento solo in via
telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i
servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle
banche o delle poste.
Lo stabilisce l'articolo
11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (Decreto “Bonus Irpef”), che ha esteso alle
persone fisiche, non titolari di partita IVA, l'obbligo dell'invio telematico
già previsto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti IVA.
Per effetto
delle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il
pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.)
potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da
soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.
In
tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o
Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui
il modello presenti un saldo a zero per
effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o
Fisconline).
I vari casi
In particolare i
diversi casi che si possono presentare sono i seguenti.
1) “F24 A ZERO” per effetto delle
compensazioni - Dovranno essere
presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline.
Diventa obbligatorio
l’utilizzo dei seguenti servizi telematici:
-
“F24 on line”, cui hanno accesso tutti i
contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale
servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata
con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le
somme dovute;
-
“F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere
il modello di versamento senza la necessità di scaricare, sul proprio computer,
alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto
corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle
Entrate;
-
“F24 cumulativo”, riservato agli
incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad
Entratel (es.: dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili,
consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme
dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o
postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.
Tale limitazione
è stata ribadita dal Mef in risposta ad una interrogazione parlamentare del 18
giugno. Secondo il Mef l’F24 saldo zero non comporta trasferimento
diretto di somme dal contribuente all'Amministrazione Finanziaria ma
rappresenta delle regolazioni contabili tra gli enti nei confronti dei quali
sono avvenuti i pagamenti e le compensazioni indicati dal contribuente nello
stesso modello. È insomma un mero scambio di informazioni tra contribuente e
Agenzia delle Entrate. Inoltre per l'Amministrazione Finanziaria ci sono
ragioni anche di presidio più efficaci nei confronti di fenomeni fraudolenti come
quelli di rimborsi indebiti. Il Ministero poi pone l'accento su una spending
review che vede la riduzione di servizi telematici esterni come l'home banking.
In questo modo infatti non è prevista l'intermediazione di banche e poste e di
conseguenza l'Agenzia non deve corrispondere a tali soggetti il compenso per la
ricezione e la rendicontazione dei modelli F24.
2) F24 con un saldo finale positivo, ma nei
quali siano state effettuate compensazioni - Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a
disposizione:
-
dall’Agenzia
delle Entrate;
-
oppure dagli
intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.
I modelli F24 in cui sono indicati importi a debito
superiori agli importi a credito dovranno essere presentati esclusivamente mediante (forme
alternative):
-
i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;
-
i sistemi di
home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari)
del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti
di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.
3) F24 con saldo finale di importo superiore a € 1.000
senza l’effettuazione di compensazioni - Dovranno essere presentati mediante i servizi
telematici messi a disposizione:
-
dall’Agenzia
delle Entrate;
-
oppure dagli
intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.
Il modello F24 che evidenzi un importo a debito
superiore a € 1.000,00 oppure che comprenda più importi a debito che, sommati,
danno un saldo finale superiore a € 1.000,00 dovrà essere presentato
esclusivamente mediante (forme alternative):
·
i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;
·
i sistemi di
home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari)
del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti
di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.
4) F24 cartaceo - Il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o
un sportello di Equitalia se lo stesso comprende un saldo pari o inferiore a € 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione. Solo dai soggetti
non titolari di partita IVA.
5) F24 cumulativo - L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli
intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate
(professionista, società di servizi, Caf) può
inviare la delega di versamento (mod. F24) anche di un soggetto terzo
(cliente), mediante addebito su propri strumenti di pagamento (proprio
conto corrente), previo rilascio all’intermediario (banca) di apposita
autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso, da parte
dell’intestatario effettivo della delega.
Il cliente, per
consentire l’addebito del proprio modello F24 sul conto corrente del
professionista, mediante i servizi di home banking e di remote banking delle
banche/Poste, dovrà predisporre un’autorizzazione alla banca.
Fonte: Fiscal-focus.info, Circolare Clienti
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