È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2015, n. 142, il Decreto del Mef 15 giugno 2015 relativo alle modalità di
trasmissione agli enti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi
fino al 31 dicembre 1999, dell'elenco delle quote annullate e
di quelle di rimborso agli agenti della riscossione delle spese esecutive
sostenute per tali ruoli.
Nella sostanza, la norma dispone l’annullamento d’ufficio delle somme iscritte a ruolo al ricorrere delle seguenti condizioni. In particolare, il decreto in oggetto stabilisce
che:
- i crediti di importo fino a duemila euro di cui all'art. 1, comma 527, Legge n. 228/2012, sono annullati automaticamente; l'elenco dei ruoli minori è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore, su supporto magnetico o in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche;
- le quote cosi comunicate sono discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore. Tale discarico non opera per le quote inserite nell'elenco prive dei requisiti di cui all'art. 1, comma 527. Inoltre, l'erroneo inserimento delle quote può essere rilevato dall'ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione dell'elenco.
La disposizione non specifica la natura dei ruoli da annullare con la conseguenza che rientra nella sanatoria qualunque tipo di somma iscritta al ruolo (tra cui, ad esempio, contributi previdenziali, tributi locali, ecc.).La norma, inoltre, faceva rinvio ad un successivo decreto per la definizione delle modalità operative relative alla comunicazione delle somme annullate agli enti titolari e al rimborso delle eventuali spese esecutive sostenute dagli agenti della riscossione.
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