Con "La Buona Scuola" vengono
apportate modifiche all'art.15 del TUIR.
Il comma 1,
lettera e), dell'art. 25 del TUIR, fino all'entrata in vigore della Legge
1074/2015, prevede una detrazione dall'imposta lorda in misura del 19% delle
spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria tenuti presso istituti o università italiane o straniere,
pubbliche o private; tale detrazione va commisurata alle tasse e ai contributi
pagati per gli istituti statali.
Nel caso di università private, l'eventuale
eccedenza rispetto a tale importo non dà diritto ad alcuna detrazione. Con la
legge sulla Buona Scuola (L.107/2015) la lettera e) sopra citata viene
sostituita prevedendo la detraibilità nella misura del 19% per le spese per
frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali».
Viene inoltre introdotta una nuova lettera (e bis) che prevede la detrazione
per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di
istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o
studente".
L'importo massimo della detrazione è quindi di euro 76 euro
(19% di 400).
Per quanto riguarda le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di
lucro resta invariato il beneficio riconosciuto dalla lettera i-octies del TUIR
ma non è cumulabile con quanto sopra citato.
Non è stata specificata la
decorrenza, quindi non è ancora chiaro se la nuova disciplina della
detrazione IRPEF si applichi a decorrere dalle spese sostenute dal 16 luglio 2015
(data di entrata in vigore della legge 107/2015); oppure per la frequenza
dell'anno scolastico 2015/2016 o dal 1 gennaio 2015 in base al principio
dell' "unitarietà del periodo di imposta".
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