Con l’avvicinarsi del 31.12 e con l’avvicinarsi sempre più pressante delle chiusure di bilanci e contabilità, potrebbe rivelarsi necessario per le aziende e per i professionisti dover eliminare beni obsoleti o eventualmente, soprattutto nel settore alimentare, eliminare giacenze di magazzino ormai scadute e inutilizzabili, al fine di avere una situazione, per così dire “pulita” da tale punto di vista. Si consideri, inoltre, che a volte, a causa di eventi fortuiti, i beni vengono persi (o rubati).
Nella presente si affronta proprio l’aspetto dell’eliminazione, volontaria o involontaria di detti beni.
L’ELIMINAZIONE INVOLONTARIA
L’eliminazione volontaria dei beni aziendali consiste in un fatto fortuito indipendente dalla volontà del possessore del bene medesimo, ma proprio al fine di quell’onere della prova di dover dimostrare la sua non presenza nei locali aziendali, sarà necessario premunirsi, secondo lo schema che segue delle opportune pezze giustificative.
L’ELIMINAZIONE VOLONTARIA
L’eliminazione dei beni aziendali è invece volontaria se voluta espressamente dal possessore del bene per i più svariati motivi, i principali dei quali risultano essere:
- obsolescenza del bene (perché eventualmente tecnologicamente superato);
- guasto irreparabile (in caso di macchinari, ad esempio);
- deperimento (in caso di derrate o giacenze alimentari ad esempio).
In questo caso occorre comportarsi come segue, ciò al fine di vincere le presunzioni di cui al DPR 441/97.
Il Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011 convertito in L. n. 106/2011) ha innalzato il limite da 5.164 a 10.000 euro, entro il quale è possibile provvedere alla distruzione di beni inservibili senza l’osservanza di procedure costose.
Nella presente si affronta proprio l’aspetto dell’eliminazione, volontaria o involontaria di detti beni.
L’ELIMINAZIONE INVOLONTARIA
L’eliminazione volontaria dei beni aziendali consiste in un fatto fortuito indipendente dalla volontà del possessore del bene medesimo, ma proprio al fine di quell’onere della prova di dover dimostrare la sua non presenza nei locali aziendali, sarà necessario premunirsi, secondo lo schema che segue delle opportune pezze giustificative.
L’ELIMINAZIONE VOLONTARIA
L’eliminazione dei beni aziendali è invece volontaria se voluta espressamente dal possessore del bene per i più svariati motivi, i principali dei quali risultano essere:
- obsolescenza del bene (perché eventualmente tecnologicamente superato);
- guasto irreparabile (in caso di macchinari, ad esempio);
- deperimento (in caso di derrate o giacenze alimentari ad esempio).
In questo caso occorre comportarsi come segue, ciò al fine di vincere le presunzioni di cui al DPR 441/97.
Il Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011 convertito in L. n. 106/2011) ha innalzato il limite da 5.164 a 10.000 euro, entro il quale è possibile provvedere alla distruzione di beni inservibili senza l’osservanza di procedure costose.
Oltre la soglia di euro 10.000, per eseguire le operazioni di distruzione di beni, sarà necessario il verbale redatto da pubblici funzionari, dal personale della Guardia di Finanza o dal notaio.
Fino a 10.000 euro, invece, la semplificazione prevista consentirà all’impresa di avvalersi dell’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni di distruzione.
Le procedure da eseguire per vincere la presunzione di cessione in caso di distruzione dei beni o di loro trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore sono disciplinate dal comma 4 dell’articolo 2 del Dpr 441/1997.
In particolare, per quanto riguarda le operazioni di distruzione di beni di importo inferiore a 10.000 euro, è possibile sostituire il relativo verbale (predisposto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o trasformazione dei beni) con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal rappresentante legale dell’impresa o da un procuratore dell’impresa (circolare ministeriale n. 193/E del 1998).
Si precisa, al riguardo, che l’azienda è in questo caso esonerata esclusivamente dalla redazione del verbale e non, invece, dalla presenza alle operazioni dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate e della Gdf. Dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati (di seguito un fac-simile).
Nell’ipotesi in cui il contribuente si rivolga ad un soggetto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti, la prova dell‟avvenuta distruzione dei beni avverrà con il formulario di identificazione di cui all‟art. 15, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (evidenziamo che tale articolo è stato abrogato ed attualmente il ‘‘formulario di identificazione’’ è disciplinato dall’art. 193, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Quando, infine, si provveda alla movimentazione dei beni residuanti dalla distruzione si rende necessaria anche la compilazione di un documento di trasporto, di cui al D.P.R. n. 472/1996. In alternativa, se i beni distrutti diventano ‘‘rifiuti’’ è possibile che i beni vengano scortati in discarica con l’apposito formulario. In ogni caso non si ritiene necessaria l’emissione di un’autofattura per ‘‘distruzione beni’’.
La cessione gratuita degli alimenti alle ONLUS prevede il rispetto di due procedure affinché possa essere vinta la presunzione di cessione: la prima procedura deve essere rispettata ai fini delle imposte dirette, mentre la seconda ai fini IVA.
La prima ai fini delle imposte dirette non é richiesto l’invio della preventiva comunicazione agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di Finanza di competenza. È sufficiente, pertanto, acquisire la dichiarazione dalla ONLUS beneficiaria, da cui risulti:
- l‟impegno della stessa a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali;
- provvedere all‟annotazione della cessione delle derrate alimentari.
La seconda per le cessioni superiori a 10.000 euro, é richiesta la comunicazione scritta agli Uffici dell‟Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di finanza di competenza. Inoltre:
- il cedente risulta tenuto all‟emissione del documento di trasporto;
- il cedente risulta tenuto all‟emissione del documento di trasporto;
- il beneficiario é chiamato a predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tramite cui attestare la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, corrispondenti ai dati contenuti nel documento di trasporto emesso dal cedente.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000)
La società ……………….….., con sede a ………..…..……., in via ………………….…….….…. N° ……. C.F. e P.I. N° ………………….. iscritta al registro delle imprese di …………………… al N° …., nella persona del proprio rappresentante legale sig. …………………………………………………….. nato a …………….………… il ……………………..
DICHIARA
Che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 441/1997, così come modificato dall’art. 16, D.P.R. 435/2001, in data ………. si è proceduto alla distruzione, a mezzo di …………, della seguente merce:
N. … (descrizione) ………………………..valore ………………… anno acquisto ………………
N. … (descrizione) ………………………..valore ………………… anno acquisto ………………
N. … (descrizione) ………………………..valore ………………… anno acquisto ………………
N. … (descrizione) ………………………..valore ………………… anno acquisto ………………
N. … (descrizione) ………………………..valore ………………… anno acquisto ………………
L’ammontare complessivo del valore dei beni perduti risulta pari ad euro ……..………….. La distruzione è avvenuta alla presenza dei seguenti funzionari dell’Amministrazione Pubblica, del seguente personale della società e dei seguenti componenti del Collegio sindacale
………………………………………………………………………………………………………………..……….…
…………….. , lì ……….
________________________________
Firma legale rappresentante
N.B. Firma da autenticare presso un notaio od un ufficio comunale oppure firma semplice con allegato documento di identità.
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