Passa ai contenuti principali

Hong Kong: ratificato l'accordo fiscale con l'Italia



È del 7 luglio la pubblicazione in G.U. della Legge n. 96/2015 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Repubblica Popolare Cinese siglato il 14 gennaio 2013. L'intesa ha come obiettivo quello di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali.
Il Protocollo delimita l'ambito soggettivo di applicazione alle persone che sono residenti in una o in entrambe le Parti Contraenti. L'applicazione della disciplina riguarda le imposte sul reddito prelevate per conto di una parte contraente.
Le imposte cui si applica l'Accordo per l'Italia sono in particolare:
·        l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
·        l'imposta sul reddito delle società;
·        l'imposta regionale sulle attività produttive.
La ratifica e successiva entrata in vigore (prevista per il 1° gennaio 2016) della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Hong Kong, dovrebbe determinare un incremento significativo degli scambi commerciali ed economici tra i due Paesi, oltre che favorire la scelta di Hong Kong quale giurisdizione di riferimento al fine dell’insediamento delle società (soprattutto holding e sub - holding) per gli investimenti italiani in Asia e, in particolare, per quelli in Cina.
L'Accordo specifica anche la nozione di "stabile organizzazione", designandola come una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. A tal proposito, le Parti chiariscono che non verrà considerata stabile organizzazione un'impresa per il solo fatto che essa eserciti nell'altra Parte contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediano che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 
E il fatto che una società residente di una Parte Contraente controlli e sia controllata da una società residente dell'altra Parte Contraente ovvero svolga la propria attività in questa altra Parte (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no), non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Commenti

Post popolari in questo blog

Professionisti: autoveicoli “uso ufficio”

Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità del costo di un autoveicolo è ammessa, limitatamente ad un solo veicolo, entro determinati limiti percentuali e quantitativi. Se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5 Tuir, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. All’esercente arti e professioni non risultano applicabili le disposizioni inerenti i veicoli strumentali all’attività di impresa ( autocarri) , senza limitazioni fiscali. Si ricorda a sostegno di tale orientamento la Risoluzione Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2002, n. 244.  Infatti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione, la possibilità di beneficiare delle suddette disposizioni, sull’acquisto di un veicolo strumentale, sarebbe subordinato alla sussistenza di un rapporto di inerenza tra l’utilizzo del veicolo e l’esercizio dell’attività professionale. Tuttavia, non è poss...

I falsi autocarri

Molti clienti ci chiedono maggiori informazioni sulla possibilità di detrarre completamente i costi dell'autovettura, quindi ci sembra opportuno richiamare l'attenzione su quanto segue. Nella circolare del 19 gennaio 2007 n. 1/E l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti riguardanti il decreto legge n. 262/2006 collegato alla finanziaria 2007.  Le modifiche del D.L. 262/2006 vanno a colpire quella categoria di falsi autocarri, ovvero quei veicoli omologati come autocarri, ma che in realtà le modifiche apportate non impediscono che il veicolo possa essere usato per il trasporto privato di persone o che abbia delle prestazioni elevate non giustificabili per l'uso richiesto. Per procedere alla verifica occorre: A)   in primo luogo, reperire il libretto di circolazione del veicolo , in quanto da esso sono ricavabili tutti i dati necessari per effettuare il controllo; B) il passaggio successivo consiste nella...

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Tr...