È del 7
luglio la pubblicazione in G.U. della Legge n. 96/2015 di ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra Italia e
Repubblica Popolare Cinese siglato il 14 gennaio 2013. L'intesa ha come
obiettivo quello di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e prevenire le evasioni fiscali.
Il
Protocollo delimita l'ambito soggettivo di applicazione alle persone che sono
residenti in una o in entrambe le Parti Contraenti. L'applicazione della
disciplina riguarda le imposte sul reddito prelevate per conto di una parte
contraente.
Le imposte
cui si applica l'Accordo per l'Italia sono in particolare:
·
l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
·
l'imposta sul reddito delle società;
·
l'imposta regionale sulle attività produttive.
La ratifica
e successiva entrata in vigore (prevista
per il 1° gennaio 2016) della Convenzione contro le doppie imposizioni
Italia - Hong Kong, dovrebbe determinare un incremento significativo degli
scambi commerciali ed economici tra i due Paesi, oltre che favorire la scelta
di Hong Kong quale giurisdizione di riferimento al fine dell’insediamento delle
società (soprattutto holding e sub - holding) per gli investimenti italiani in
Asia e, in particolare, per quelli in Cina.
L'Accordo
specifica anche la nozione di
"stabile organizzazione", designandola come una sede fissa di
affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività. A tal proposito, le Parti chiariscono che non verrà considerata
stabile organizzazione un'impresa per il solo fatto che essa eserciti
nell'altra Parte contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di
un commissario generale o di ogni altro intermediano che goda di uno status
indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro
ordinaria attività.
E il fatto che una società residente di una Parte
Contraente controlli e sia controllata da una società residente dell'altra
Parte Contraente ovvero svolga la propria attività in questa altra Parte (a
mezzo di una stabile organizzazione oppure no), non costituisce di per sè
motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
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