Il fenomeno dell’omessa
presentazione del Modello F24 con saldo finale a zero, qualora siano stati compensati
crediti tributari e previdenziali con debiti di imposte e contributi, è molto
frequente. La circolare n.54/E del 19 giugno 2002, al punto 17.2, ha affermato
che la violazione di omessa presentazione del Modello F24 a zero è sostanziale
perché arreca pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo,
confermando, tuttavia, che sono applicabili le sanzioni di cui al comma 4 dell’art.19
del D.Lgs. n.241/1997.
Ciò significa che questo
tipo di violazione è coperta da una sanzione propria di:
- euro 154,00,
-
ridotta ad euro 51,00 se il ritardo non è superiore a 5 giorni
lavorativi
In passato si dibatté a
lungo se fosse possibile applicare a tale violazione la procedura del
ravvedimento operoso, quando per la regolarizzazione breve era già prevista una
sanzione ridotta. La risposta giunse con il comunicato stampa del Ministero
delle Finanze del 05 febbraio 1999 ove si affermava la possibilità di applicare
le disposizioni dell’art.13 del D.Lgs. n.472/1997 (a quel tempo 1/6 della
sanzione minima e di quella ridotta) ad entrambi gli importi, quello massimo e
quello ridotto.
Pertanto, l’omessa
presentazione della delega a zero può essere ravveduta tramite il ricorso al ravvedimento
operoso di cui al D.Lgs 18 dicembre 1997, n.472, art.13 che consente al
singolo contribuente di sanare l’irregolarità commessa, semprechè non sia già
stata contestata o non siano iniziati ispezioni, accessi, verifiche o altre
attività di accertamento, a fronte del versamento di una sanzione ridotta .
La sanzione dovuta
risulta essere pari a:
- 6 euro (1/8 di € 51,00), se la delega viene presentata con
un ritardo massimo di 5 giorni lavorativi;
- 19 euro (1/8 di € 154,00) nel caso in cui la stessa risulti presentata
oltre i 5 giorni, ma comunque entro i termini per il ravvedimento lungo
(entro un anno).
Righi
del modello F24 da compilare:
SEZIONE
|
CODICE TRIBUTO
|
RATEAZIONE
|
ANNO DI RIFERIMENTO
|
ERARIO
|
8911
|
0000
|
Anno in cui è stata commessa la violazione
|
In tale ipotesi,
semprechè vi sia credito disponibile, il modello F24 comprensivo della relativa
sanzione potrà essere presentato a saldo zero.
ATTENZIONE
- L’’obbligo di
presentazione del modello F24 non sussiste qualora si tratti di compensazione
tra posizione debitoria e creditoria relativa allo stesso tributo (c.d.
compensazione verticale)
- Inoltre l’istituto del
ravvedimento operoso relativo all’omessa presentazione del Mod.F24 a saldo zero
trova applicazione, esclusivamente, quando il credito da compensare risulta già
maturato alla data della scadenza del tributo da versare.
Qualora ci si accorga che
la compensazione effettuata con modello F24 presentato a saldo zero risulti
errata, il contribuente può effettuarla correttamente presentando un nuovo modello
F24 e chiedendo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’annullamento del primo
modello F24 errato.
OSSERVAZIONI
Alla luce della normativa
di cui sopra, è opportuno segnalare che il contribuente, in ragione dell’importo
del tributo a debito dovuto, dovrebbe valutare la convenienza economica tra il ravvedimento per l’omessa presentazione
del modello F24 a saldo zero (sanzione € 6,00 entro i 5 giorni o € 19,00
entro un anno) ed il ravvedimento
operoso del tributo stesso.
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