Con interpello n. 15 del 3 luglio 2015, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità per il lavoratore iscritto nella lista di mobilità di mantenere la medesima iscrizione nell’ipotesi in cui venga assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza previsione dell’indennità di disponibilità.
A riguardo, il Ministero afferma che, data la discontinuità delle prestazioni di lavoro intermittente, dovute anche ai limiti normativi previsti per la fattispecie, qualora il lavoratore iscritto nella lista di mobilità sia assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità non viene meno l’iscrizione nelle liste stesse.
Inoltre, già l’INPS con il Messaggio n. 7401/2011 aveva fornito chiarimenti circa il riconoscimento o meno dell’indennità di mobilità nel caso di assunzione con contratto di lavoro intermittente, fermo restando il mantenimento dell’iscrizione nelle liste.
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